È la richiesta con cui la parte appellante chiede alla corte d’appello di sospendere, in tutto o in parte, l’efficacia esecutiva o l’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado impugnata.
La sospensione può essere concessa quando ricorrono gravi e fondati motivi, valutati nel bilanciamento tra il possibile pregiudizio derivante dall’esecuzione e le ragioni dell’impugnazione. Non è automatica: deve essere espressamente richiesta e decisa dal giudice con apposito provvedimento, di regola dopo aver sentito le parti.
Come scrivere istanza di sospensione ex art 283 c.p.c.
L’istanza di sospensione prevista dall’art. 283 c.p.c. è la richiesta con cui la parte appellante, o la parte che propone appello incidentale, domanda al giudice d’appello di sospendere, totalmente o parzialmente, l’efficacia esecutiva oppure l’esecuzione della sentenza di primo grado impugnata. Non si tratta di una nuova impugnazione e non può sostituire l’atto di appello: presuppone l’esistenza di un’appello ammissibile e deve essere collegata alla sentenza della cui efficacia o esecuzione si chiede la sospensione.
L’istanza deve innanzitutto indicare con precisione l’autorità giudiziaria competente, le generalità e il domicilio processuale delle parti, gli estremi dell’appellante e dell’appellato, nonché il difensore munito della necessaria procura. Occorre poi identificare senza ambiguità la sentenza impugnata, specificando il giudice che l’ha pronunciata, il numero e la data della decisione, il numero di ruolo del procedimento di primo grado, la data di pubblicazione o di notificazione e il contenuto delle statuizioni che si intendono sospendere.
È necessario chiarire il rapporto tra l’istanza e l’impugnazione. Se la sospensione è richiesta nell’atto di appello, l’istanza può essere inserita nello stesso atto, purché sia riconoscibile e adeguatamente motivata. Se invece viene presentata separatamente, deve essere richiamato l’atto di appello già proposto, indicando la data della sua notificazione e del deposito, il giudice davanti al quale pende il relativo procedimento e il numero di ruolo eventualmente già assegnato. L’istanza può essere proposta anche con l’appello incidentale. In ogni caso, è opportuno precisare che l’impugnazione comprende proprio le statuizioni la cui efficacia esecutiva o esecuzione viene contestata, perché una domanda cautelare non può estendersi a capi della sentenza estranei all’appello.
La parte centrale dell’istanza deve riguardare l’individuazione concreta del provvedimento richiesto. Non è sufficiente domandare genericamente la “sospensione della sentenza”. Occorre precisare se si chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva, dell’esecuzione già iniziata oppure di entrambe. Deve essere chiarito se la sospensione riguarda l’intera sentenza o soltanto determinati capi, come la condanna al pagamento di una somma, la regolazione delle spese, una statuizione restitutoria o un altro specifico obbligo. Qualora siano già stati compiuti atti esecutivi, l’istanza dovrebbe indicare il procedimento esecutivo interessato, il suo numero di ruolo, l’ufficio giudiziario procedente, la data degli atti già notificati o compiuti e la fase raggiunta dall’esecuzione. Se, per esempio, è stato notificato un atto di precetto o è stato pignorato un bene, tali circostanze devono essere esposte con precisione, perché incidono sull’urgenza e sull’utilità concreta della sospensione.
La motivazione deve dimostrare la sussistenza dei “gravi e fondati motivi” richiesti dall’art. 283 c.p.c. Tali motivi riguardano normalmente due profili collegati ma distinti: la verosimile fondatezza dell’appello e il rischio che l’esecuzione produca un pregiudizio grave, difficilmente reversibile o non adeguatamente riparabile.
Sul piano della fondatezza, l’istanza deve richiamare in modo sintetico ma specifico i motivi di appello dai quali emerge la probabile erroneità della sentenza. Non è sufficiente riprodurre formule generiche, sostenere che la decisione è ingiusta o rinviare integralmente all’atto di appello. Occorre spiegare perché uno o più motivi di impugnazione appaiono prima facie idonei a condurre alla riforma, totale o parziale, della sentenza. La parte dovrà quindi evidenziare, a seconda del caso, l’erronea ricostruzione dei fatti, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l’omessa valutazione di una prova decisiva, l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, la nullità della sentenza o del procedimento, oppure l’inadeguatezza della motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
La motivazione cautelare deve mantenere un carattere sommario, perché il giudice dell’appello non è chiamato in questa fase a definire definitivamente la controversia. Tuttavia, deve consentirgli di comprendere immediatamente la questione e di apprezzare la plausibilità dell’impugnazione. È quindi utile indicare, per ciascun motivo rilevante, la statuizione contestata, la regola giuridica o il principio probatorio che si assume violato, gli elementi degli atti processuali che sostengono la censura e il risultato che si chiede al giudice d’appello di adottare.
Il secondo nucleo della motivazione riguarda il pregiudizio derivante dall’esecuzione. L’istanza deve descrivere quale danno concreto e attuale deriverebbe dall’esecuzione della sentenza e perché tale danno sarebbe difficilmente eliminabile attraverso la successiva restituzione delle somme o il risarcimento. Il pregiudizio non può essere affermato in termini astratti o meramente patrimoniali. Il semplice obbligo di pagare una somma, di regola, non è sufficiente da solo a giustificare la sospensione, soprattutto quando il pagamento sia successivamente ripetibile e la controparte appaia solvibile.
Devono essere specificate, invece, le conseguenze particolarmente gravose dell’esecuzione, come il rischio di dissesto dell’impresa, la compromissione della continuità aziendale, l’impossibilità di far fronte agli obblighi verso dipendenti, fornitori o istituti di credito, la vendita forzata di beni essenziali, la perdita irreversibile di un bene determinato, la cessazione di un’attività, la compromissione di una situazione personale o familiare, oppure qualsiasi altro effetto non adeguatamente reversibile. Il danno deve essere collegato causalmente all’esecuzione della sentenza e deve essere illustrato con dati concreti, non con mere supposizioni.
L’art. 283 c.p.c. attribuisce rilievo anche alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L’istanza dovrebbe quindi indicare, quando pertinente, elementi specifici dai quali emerga il rischio che il destinatario del pagamento non sia in grado di restituire quanto eventualmente ricevuto dopo la riforma della sentenza. Possono assumere rilievo la situazione patrimoniale conosciuta, l’esistenza di procedure esecutive o concorsuali, protesti, perdite rilevanti, chiusura dell’attività, trasferimenti o dispersioni di beni, reiterati inadempimenti o altri elementi oggettivi. Non è sufficiente affermare genericamente che la controparte potrebbe diventare insolvente: il rischio deve essere documentato o almeno circostanziato.
Quando l’esecuzione sia già iniziata, la domanda deve spiegare perché la prosecuzione degli atti esecutivi renderebbe inutile o tardivo l’intervento del giudice d’appello. È quindi opportuno indicare le scadenze imminenti, la data dell’udienza di vendita, il termine per il versamento del prezzo, l’imminenza della distribuzione delle somme o qualsiasi altro passaggio capace di determinare un pregiudizio non recuperabile. In presenza di particolare urgenza, la parte dovrebbe rappresentare espressamente la necessità di una decisione tempestiva e indicare l’atto esecutivo che rischia di essere compiuto prima della trattazione dell’istanza.
L’istanza deve contenere una richiesta conclusiva precisa. Si può domandare la sospensione integrale dell’efficacia esecutiva della sentenza, la sospensione dell’esecuzione limitatamente a uno o più capi, oppure una sospensione riferita a una determinata somma. Occorre specificare se la sospensione debba operare sino alla definizione del giudizio d’appello o secondo le modalità che il giudice riterrà opportune. Qualora il provvedimento impugnato contenga più condanne o obblighi distinti, la domanda dovrebbe indicare separatamente quali di essi siano oggetto della richiesta e per quale ragione.
La norma consente al giudice di concedere la sospensione con o senza cauzione. Per questa ragione, l’istante può dichiarare la propria disponibilità a prestare una cauzione e proporre, se possibile, una forma concreta di garanzia, come il deposito di una somma, una fideiussione bancaria o assicurativa o altra garanzia ritenuta idonea. La proposta non è sempre obbligatoria, ma può risultare utile quando il giudice debba bilanciare il pregiudizio dell’appellante con l’interesse della controparte a non perdere la garanzia derivante dalla sentenza esecutiva. Se la cauzione è già stata prestata o è stata fissata dal giudice di primo grado, il fatto deve essere indicato e documentato.
Devono essere allegati i documenti necessari a rendere verificabili le circostanze dedotte. In particolare, è opportuno produrre la sentenza impugnata, l’atto di appello o un suo estratto completo dei motivi rilevanti, la relata o ricevuta di notificazione, l’eventuale atto di precetto, gli atti del procedimento esecutivo, la documentazione relativa alla situazione economica dell’istante e della controparte, i bilanci, gli estratti contabili, le comunicazioni bancarie, gli atti relativi a procedure esecutive o concorsuali e ogni documento che dimostri l’entità e l’imminenza del pregiudizio. I documenti devono essere richiamati nel testo dell’istanza, spiegando quale circostanza ciascuno di essi dimostri.
È importante indicare anche la tempestività della richiesta. L’istanza dovrebbe essere presentata non appena si manifesta il rischio concreto derivante dall’efficacia esecutiva o dall’esecuzione della sentenza. Un ritardo ingiustificato può indebolire la rappresentazione dell’urgenza e del pericolo, soprattutto quando la parte conosceva da tempo la condanna e aveva già ricevuto atti esecutivi. Qualora l’istanza venga proposta o riproposta nel corso del giudizio d’appello, devono essere spiegati i mutamenti sopravvenuti nelle circostanze, come l’inizio dell’esecuzione, l’aggravamento della situazione patrimoniale, l’emersione di nuovi elementi sulla fondatezza dell’appello o l’approssimarsi di un atto esecutivo decisivo.
Sotto il profilo processuale, l’istanza deve essere depositata e comunicata o notificata secondo le forme applicabili al procedimento d’appello e deve consentire alla controparte di esercitare pienamente il contraddittorio. La parte deve pertanto indicare, quando necessario, le modalità con cui l’istanza e gli eventuali documenti sono stati trasmessi alle altre parti. La disciplina concreta della fissazione dell’udienza, della trattazione e dell’eventuale provvedimento urgente dipende anche dal momento in cui la richiesta viene proposta e dalle regole del procedimento d’appello applicabili al caso concreto.
In definitiva, un’istanza efficace non deve limitarsi a sostenere che la sentenza è probabilmente errata o che l’esecuzione è onerosa. Deve collegare in modo chiaro la specifica censura di appello al concreto rischio prodotto dall’esecuzione, indicare esattamente quale parte della sentenza si vuole sospendere, dimostrare l’urgenza con elementi documentali e formulare una richiesta proporzionata, eventualmente accompagnata dalla disponibilità a prestare cauzione. La valutazione resta comunque discrezionale e cautelare: il giudice d’appello bilancia la probabile fondatezza dell’impugnazione, la gravità del pregiudizio, la reversibilità degli effetti dell’esecuzione e l’interesse della controparte a conservare l’efficacia della decisione di primo grado.
Fac simile istanza di sospensione ex art 283 c.p.c.
CORTE D’APPELLO DI [●]
Sezione [●]
Procedimento civile n. [●] R.G.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA E/O DELL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
ex art. 283 c.p.c.
Per
[Nome/Cognome o denominazione], C.F./P.IVA [●], con sede/residenza in [●], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [●], C.F. [●], PEC [●], fax [●], ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio in [●], giusta procura alle liti [in calce/a margine/su foglio separato allegato],
appellante/parte appellata
Contro
[Nome/Cognome o denominazione], C.F./P.IVA [●], con sede/residenza in [●], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [●],
appellato/parte appellante
PREMESSO CHE
- Con sentenza n. [●], pubblicata in data [●], il Tribunale di [●], nel procedimento n. [●] R.G., così disponeva:
“[riportare il dispositivo della sentenza]”. - La predetta sentenza è stata notificata in data [●] / non è stata notificata.
- In data [●], l’odierno istante ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata, rubricato al n. [●] R.G. presso codesta Corte / da iscriversi a ruolo contestualmente alla presente istanza.
- La sentenza impugnata è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge e [è stata posta in esecuzione / è imminente l’avvio della procedura esecutiva], come risulta da [atto di precetto/pignoramento/altro] notificato in data [●].
- L’esecuzione della sentenza determinerebbe in capo all’istante i seguenti pregiudizi:
[descrivere dettagliatamente il danno grave e non adeguatamente riparabile, indicando importi, conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, eventuali ricadute sull’attività d’impresa, sulla continuità aziendale, sulla disponibilità di beni essenziali o sulla situazione personale e familiare]. - Sussistono, altresì, gravi e fondati motivi per ritenere che l’appello sia manifestamente fondato, in particolare per le seguenti ragioni:
a) [●];
b) [●];
c) [●]. - In particolare, la sentenza impugnata risulta erronea per i seguenti motivi:
- [violazione e falsa applicazione di norme di diritto];
- [omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione di fatti decisivi];
- [erronea ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie];
- [ulteriori motivi di gravame].
- Il bilanciamento degli interessi in gioco depone per la sospensione richiesta, poiché l’immediata esecuzione della sentenza arrecherebbe all’istante un pregiudizio grave e non adeguatamente ristorabile, mentre la sospensione non determinerebbe un pregiudizio irreversibile in capo alla controparte, anche in considerazione della disponibilità dell’istante a prestare idonea cauzione, ove ritenuta necessaria.
IN DIRITTO
Ai sensi dell’art. 283 c.p.c., la Corte d’Appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, ovvero quando l’impugnazione appare manifestamente fondata.
Nel caso di specie, ricorrono entrambi i presupposti previsti dalla disposizione richiamata, atteso che:
- l’appello presenta rilevanti profili di manifesta fondatezza per le ragioni esposte nell’atto di gravame;
- l’esecuzione della sentenza determinerebbe un pregiudizio grave e non adeguatamente riparabile per l’istante;
- la prosecuzione dell’esecuzione potrebbe compromettere in modo irreversibile [indicare la specifica situazione];
- sussiste un concreto pericolo di [insolvenza della controparte/non ripetibilità delle somme/dispersione del patrimonio/ulteriore pregiudizio].
Tutto ciò premesso,
[Nome/Cognome o denominazione dell’istante], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
CHIEDE
che l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., voglia:
- in via principale, sospendere integralmente l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione della sentenza n. [●] emessa dal Tribunale di [●] in data [●], pubblicata in data [●], fino alla definizione del giudizio di appello;
- in subordine, sospendere parzialmente l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione della predetta sentenza limitatamente a [indicare];
- ordinare, ove occorra, la sospensione della procedura esecutiva n. [●] R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di [●];
- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e necessario, anche con efficacia immediata e inaudita altera parte, ove ne ricorrano i presupposti;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
Si dichiara che il valore della presente istanza è pari a € [●].
Si producono:
- copia della sentenza impugnata;
- copia dell’atto di appello;
- copia della relata di notificazione della sentenza, ove esistente;
- copia dell’atto di precetto e/o degli atti della procedura esecutiva;
- documentazione comprovante il pregiudizio grave e non adeguatamente riparabile;
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale delle parti;
- [ulteriori documenti].
[Luogo], [data]
Avv. [●]
[Firma digitale]