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Fac simile istanza ex art 164 bis disp att c.p.c.

È l’istanza con cui si chiede al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione, quando non sia più ragionevolmente possibile soddisfare il creditore, anche considerando i costi e i tempi necessari per proseguire la procedura. Il provvedimento può essere adottato anche d’ufficio dal giudice, dopo aver sentito le parti. L’estinzione riguarda la procedura esecutiva e, di regola, non elimina il credito, che potrà essere fatto valere con altri strumenti o su altri beni del debitore.

Come scrivere istanza ex art 164 bis disp att c.p.c.

L’istanza ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. riguarda la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione. La disposizione consente al giudice dell’esecuzione di dichiarare chiusa la procedura quando risulti che la sua prosecuzione non è più idonea a consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. Si tratta, quindi, di uno strumento collegato all’eccessiva sproporzione tra i costi e i tempi ulteriori dell’esecuzione e il risultato economico concretamente conseguibile.

L’istanza deve innanzitutto individuare con precisione il procedimento nel quale viene presentata. È opportuno indicare l’ufficio giudiziario, il numero di ruolo generale delle esecuzioni, il giudice dell’esecuzione, la natura della procedura, i dati del creditore istante, del debitore esecutato e degli eventuali creditori intervenuti. Se l’esecuzione è immobiliare, occorre identificare compiutamente gli immobili pignorati mediante i dati catastali, l’ubicazione, il numero dei lotti e ogni altro elemento utile a collegare la richiesta ai beni oggetto della procedura. Nelle esecuzioni mobiliari o presso terzi dovranno invece essere precisati i beni, i crediti o i rapporti giuridici sui quali l’espropriazione si è concentrata.

L’istanza deve poi indicare il titolo esecutivo posto a fondamento dell’azione, il precetto, l’importo originariamente intimato e l’ammontare aggiornato del credito. È importante distinguere il capitale dagli interessi, dalle spese già liquidate, dalle spese della procedura e dagli ulteriori oneri maturati. Il giudice deve infatti poter confrontare l’effettivo valore economico della pretesa con il ricavato presumibile della prosecuzione, tenendo conto anche delle spese che dovrebbero essere sostenute per nuovi esperimenti di vendita, ulteriori pubblicità, custodia, amministrazione, perizie o altre attività esecutive.

La parte centrale dell’istanza deve essere costituita dalla ricostruzione concreta dell’andamento della procedura. Non è sufficiente affermare genericamente che l’esecuzione è antieconomica o che le vendite sono andate deserte. Occorre descrivere quali attività siano state compiute, quali tentativi di vendita siano stati effettuati, a quali condizioni, con quale prezzo base o con quale valore di presumibile realizzo e con quale esito. Dovranno essere menzionati, quando presenti, gli esperimenti di vendita deserti, le offerte insufficienti, le rinunce all’acquisto, l’assenza di interessati, le riduzioni del prezzo e ogni altra circostanza che dimostri l’oggettiva difficoltà di trasformare i beni pignorati in denaro.

Nel caso di espropriazione immobiliare assumono particolare rilievo la stima aggiornata del bene, il valore effettivamente raggiungibile sul mercato, l’entità degli eventuali ribassi già disposti e il numero di aste andate deserte. Bisogna inoltre evidenziare la presenza di ipoteche, privilegi, pignoramenti anteriori, diritti di abitazione, usufrutti, servitù, contratti di locazione opponibili, irregolarità urbanistiche o catastali, abusi edilizi, occupazioni senza titolo e altri vincoli che possano ridurre il valore di realizzo o rendere più difficile la vendita. Se il bene è gravato da crediti privilegiati o da formalità anteriori, l’istanza dovrebbe spiegare se e in quale misura il ricavato sarebbe assorbito dai creditori aventi grado poziore, lasciando al creditore procedente o agli intervenuti una somma nulla o meramente simbolica.

Deve essere indicato anche il rapporto tra il valore presunto di realizzo e l’ammontare complessivo delle somme da soddisfare. Non è necessario dimostrare matematicamente che il credito sarà certamente insoddisfatto, perché l’art. 164-bis disp. att. c.p.c. fa riferimento alla ragionevole possibilità di soddisfazione e non alla certezza assoluta dell’inesistenza di qualunque ricavato. Tuttavia, è necessario fornire al giudice elementi concreti dai quali emerga che l’eventuale ricavato sarebbe talmente modesto, incerto o remoto da non giustificare la prosecuzione della procedura.

La valutazione deve considerare anche le spese future. Un bene potrebbe avere ancora un valore teorico, ma la prosecuzione potrebbe risultare inutile se il prezzo realizzabile fosse destinato a essere consumato dai compensi del professionista delegato, dalle spese di custodia, dagli oneri pubblicitari, dai costi di liberazione dell’immobile, dagli adempimenti tecnici o dai compensi degli altri ausiliari. Per questa ragione l’istanza dovrebbe formulare, ove possibile, una stima ragionevole delle ulteriori spese e spiegare perché, una volta sottratte tali somme e rispettati i diritti dei creditori anteriori o privilegiati, non rimarrebbe una somma concretamente apprezzabile a favore del creditore istante.

È utile esporre anche la situazione degli eventuali altri beni già ricercati o aggrediti. Se il debitore non dispone di ulteriori cespiti utilmente pignorabili, oppure se le ricerche patrimoniali hanno avuto esito negativo, tale circostanza può rafforzare la rappresentazione complessiva dell’infruttuosità, soprattutto quando la procedura in corso costituisca l’unica iniziativa esecutiva concretamente esperibile. Non è però sufficiente invocare genericamente l’assenza di altri beni: è preferibile indicare quali verifiche siano state eseguite, in quale momento, con quali risultati e se siano emersi redditi, rapporti bancari, crediti verso terzi, veicoli, partecipazioni o altri cespiti suscettibili di aggressione.

L’istanza deve inoltre chiarire perché la prosecuzione non sarebbe utile rispetto alle possibili alternative processuali. Il giudice potrebbe valutare, ad esempio, se sia ancora ragionevole procedere con un nuovo esperimento di vendita, con un ulteriore ribasso, con un aggiornamento della perizia, con la liberazione dell’immobile, con una diversa modalità di liquidazione o con l’estensione del pignoramento. Per questo l’istante dovrebbe confrontarsi con tali eventualità e spiegare, sulla base dei dati disponibili, perché esse non offrirebbero una concreta prospettiva di soddisfacimento. Una richiesta fondata esclusivamente sull’inerzia della procedura o sul mero decorso del tempo sarebbe meno persuasiva di una richiesta correlata a dati economici e processuali verificabili.

È opportuno allegare la documentazione necessaria a sostenere le circostanze esposte. Possono assumere rilievo i verbali degli esperimenti di vendita, le ordinanze di vendita e di ribasso, la relazione di stima, gli aggiornamenti del professionista delegato o del custode, le visure ipotecarie e catastali, la documentazione relativa a occupazione e contratti di locazione, i prospetti delle spese già sostenute e quelle preventivabili, nonché gli esiti delle ricerche patrimoniali. Se alcuni documenti sono già presenti nel fascicolo telematico, l’istanza dovrebbe comunque richiamarli in modo puntuale, indicando la data dell’atto e il suo contenuto rilevante.

Nella parte finale deve essere formulata una richiesta precisa. Il creditore dovrebbe chiedere al giudice dell’esecuzione di accertare, ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., che la prosecuzione della procedura non consente una ragionevole soddisfazione dei crediti e, conseguentemente, di dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità. È opportuno domandare anche l’adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa la liquidazione delle spese maturate, la regolazione degli eventuali compensi degli ausiliari e gli adempimenti relativi ai beni o alle formalità esecutive, nei limiti di quanto necessario secondo la natura della procedura.

L’istanza non produce automaticamente la chiusura della procedura. Il provvedimento compete al giudice dell’esecuzione, che deve compiere una valutazione concreta e prognostica. Prima di decidere, il giudice deve sentire il creditore procedente, il debitore e gli altri soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla disposizione. L’istanza, pertanto, serve a sollecitare tale valutazione, ma non vincola il giudice, il quale potrebbe ritenere preferibile disporre ulteriori accertamenti, un nuovo tentativo di vendita o una diversa attività esecutiva.

La chiusura ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. non equivale a una pronuncia di inesistenza del credito e non elimina il titolo esecutivo. Essa comporta la definizione anticipata di quella specifica procedura perché, allo stato degli atti, la sua prosecuzione non appare economicamente giustificata. Il creditore, in linea generale, conserva quindi la possibilità di valutare ulteriori iniziative esecutive, qualora emergano altri beni o cambino le condizioni patrimoniali del debitore, fermo restando il rispetto dei termini di prescrizione e delle altre condizioni previste dalla legge.

In definitiva, un’istanza efficace deve consentire al giudice di comprendere senza ricostruzioni autonome quale sia il credito residuo, quali siano i beni aggrediti, quali attività siano già state tentate, quale ricavato sia realisticamente ipotizzabile, quali costi ulteriori si renderebbero necessari e per quale ragione il risultato finale non sarebbe ragionevolmente idoneo a soddisfare i creditori. La motivazione deve essere concreta, documentata e fondata su una comparazione economica tra costi della prosecuzione e beneficio presumibile, evitando formule generiche o il semplice richiamo al mancato esito delle vendite.

Fac simile istanza ex art 164 bis disp att c.p.c.

TRIBUNALE DI [●]
Ufficio Esecuzioni Mobiliari/Immobiliari

Procedura esecutiva n. [●]/[●] R.G.E.

ISTANZA EX ART. 164-BIS DISP. ATT. C.P.C.
PER LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO PER INFRUTTUOSITÀ

Il/La sottoscritto/a Avv. [●] (C.F. [●]), del Foro di [●], con studio in [●], PEC [●], fax [●], in qualità di difensore di [●], C.F./P. IVA [●], con sede/residenza in [●], giusta procura in atti,

PREMESSO CHE

– in data [●] è stata intrapresa la procedura esecutiva [mobiliare/immobiliare] n. [●]/[●] R.G.E. nei confronti di [●], C.F./P. IVA [●];

– il credito azionato deriva da [titolo esecutivo: sentenza/decreto ingiuntivo/cambiale/altro] emesso da [●] in data [●], per l’importo di euro [●], oltre interessi, spese e accessori;

– nell’ambito della procedura sono state compiute le seguenti attività: [pignoramento/nomina custode/stima/pubblicità/esperimenti di vendita/ricerche telematiche/altro];

– i tentativi di vendita esperiti in data [●], [●] e [●] hanno avuto esito negativo;

– il bene pignorato risulta privo di concrete possibilità di collocazione ovvero suscettibile di una vendita a un valore non idoneo a garantire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie;

– il valore presumibile di realizzo del bene, anche alla luce degli esiti delle vendite e della relazione di stima, è pari a circa euro [●];

– i costi già sostenuti e quelli necessari per la prosecuzione della procedura sono stimabili in euro [●], con conseguente sostanziale antieconomicità della prosecuzione;

– non risultano ulteriori beni utilmente aggredibili ovvero ulteriori attività esecutive idonee a consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori;

– ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 164-bis disp. att. c.p.c., essendo manifesta l’infruttuosità della prosecuzione del processo esecutivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata,

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, previa ogni opportuna valutazione e adottati i provvedimenti di competenza,

  1. accerti e dichiari, ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., l’impossibilità di conseguire, mediante la prosecuzione della procedura, un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche in considerazione dei costi necessari;
  2. disponga la chiusura anticipata del processo esecutivo n. [●]/[●] R.G.E. per manifesta infruttuosità;
  3. disponga ogni conseguente provvedimento in ordine alla liberazione dei beni eventualmente pignorati, alla cessazione degli incarichi conferiti, alla restituzione della documentazione e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, ove prevista;
  4. disponga la liquidazione delle spese e dei compensi maturati, con ogni conseguente statuizione.

    Si allegano:

  5. [●];
  6. [●];
  7. relazione di stima del [●];
  8. verbali degli esperimenti di vendita del [●];
  9. conteggio aggiornato dei costi e del credito;
  10. ogni ulteriore documento utile.

    [Luogo], [data]

    Avv. [●]

    [Firma]

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