L’etichetta, oltre che segno distintivo e immagine del prodotto, deve altresì contenere alcune informazioni relative alla produzione e alle caratteristiche nutrizionali. Tali regole sono assai significative soprattutto in ambito alimentare, per un’esigenza di tutela del consumatore e trasparenza.
In particolare le norme europee impongono che nell’etichetta risultino informazioni riguardo alla presenza o meno nell’alimento di alcune sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. In tale elenco risultano ad esempio cereali, frutta secca, anidride solforosa, soia, arachidi, latte. Una modifica introdotta nel 2005 esclude però che l’etichetta possa indicare tali elementi, ma alla sola condizione di una preventiva valutazione sulle possibili reazioni dei soggetti sensibili.
Altre informazioni che possono essere riportate sono il luogo e la data di produzione, il marchio di qualità (come D.O.P o I.G.P) e altre informazioni che il produttore ritiene utili per evidenziare la qualità del suo prodotto. Ciononostante, alcune indicazioni devono obbligatoriamente essere riportate, e riguardano
-denominazione di vendita
-elenco ingredienti
-quantità netta
-termine di conservazione
-Stabilimento di produzione
-Indicazioni del produttore
–Lotto di produzione
-Modalità di conservazione
-Eventualmente istruzioni per l’uso
Anche nell’ordinamento italiano vi sono regole riguardo le informazioni, il simbolo, il marchio di fabbrica e di commercio e in generale tutto ciò che può figurare nell’etichettatura del prodotto. La norma di riferimento è il D.lgs 109/1992 che pone in evidenza come non sia possibile menzionare nelle etichette caratteristiche che non sono possedute o ingannare il compratore mettendo in evidenza elementi che lo attraggano nell’acquisto ma non corrispondano al vero(pubblicità ingannevole).
Inoltre è vietata, non solo la pubblicità ingannevole, ma anche la pubblicità comparativa nei termini in cui per esaltare le caratteristiche del prodotto si faccia riferimento ad un altro menzionandone invece le qualità negative. Infine è proibito menzionare probabili poteri curativi.
Viene inoltre attribuita la facoltà di scegliere se dichiarare o meno i poteri nutrizionali riferiti a proteine, grassi, fibre, sodio, carboidrati, vitamine e minerali. Se tuttavia il prodotto fonda la sua pubblicità su particolari caratteristiche energetiche o sulla mancanza di calorie, l’etichettatura in merito diventa obbligatoria.