I lavoratori che vengono eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o delle assemblee regionali e ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto, previa richiesta, ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato (art. 31, L. 300/70). Durante il periodo di aspettativa le conseguenze sul rapporto sono le seguenti:
-la retribuzione non viene erogata;
-il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, il che significa diritto a che il rapporto non si risolva per il solo fatto che il lavoratore è collocato in aspettativa (Cass. 3144/1989);
-matura l’anzianità di servizio con diritto anche agli scatti periodici di anzianità, salva l’eventuale clausola del CCNL che ne condiziona l’erogazione all’effettiva prestazione, da applicarsi una volta cessata la causa di sospensione del rapporto (Cass. 8245/1992; 2560/1986);
-il periodo è utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali (Circ. Inps 24 ottobre 2017 n. 153). L’accredito figurativo non spetta se i lavoratori esplicano un’attività che comporta una forma di tutela previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi sostitutivi o esonerativi (L. 210/77 — INPS, circ. n. 516/RCV/35 del 23.2.1980). Il riconoscimento dell’accredito è inoltre subordinato all’assunzione per iscritto del provvedimento di collocamento in aspettativa (art. 3, D.Lgs. 564/96).
Ai soli candidati per il Parlamento europeo spetta un periodo di aspettativa che decorre dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.
La domanda deve essere presentata all’ente pensionistico entro il 3o settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa (D.Lgs. 564/96, art. 3, modificato dal D.Lgs. 278/98).
Durata Il collocamento in aspettativa non consiste necessariamente in un unico periodo, senza soluzione di continuità, coincidente con la durata del mandato (o compreso in essa), ma può essere frazionato in distinti periodi, di maggiore o minore durata, nel corso dell’espletamento del mandato stesso (Cass. 1.12.1986, n. 7097).
Adempimenti del lavoratore
Sono tenuti a presentare apposita richiesta al proprio datore di lavoro (art. 31, L. 20.5.1970. n. 300). Per il riconoscimento della contribuzione figurativa dovranno presentare apposita istanza all’ente previdenziale di iscrizione (INPDAP, circ. n. 9, 14.2.1997).
Assoggettamento fiscale e contributivo
Non essendoci corresponsione di emolumenti retributivi durante il periodo di aspettativa da parte del datore di lavoro sostituto d’imposta, non scaturiscono obblighi fiscali. Si ricorda che durante i periodi di aspettativa non retribuita il dipendente non matura il diritto alle detrazioni d’imposta corrispondenti al reddito di lavoro dipendente (Min. Fin. Circ. 3/1998). I lavoratori dipendenti pubblici e privati che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e che, in ragione dell’elezione o della nomina, maturino un vitalizio o un incremento di pensione, sono tenuti a versare una contribuzione nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (in via generale 9,19% o 9,49% o diversa aliquota relativa al settore di appartenenza), relativamente al periodo, loro concesso, di aspettativa non retribuita (art. 38, L. 488/99); dette somme sono deducibili dal reddito. La contribuzione deve essere versata all’amministrazione di appartenenza in virtù della nomina, quest’ultima provvederà a riversarla all’ente previdenziale di appartenenza. Sono esclusi i lavoratori che non intendono esercitare la facoltà dell’accredito figurativo dei contributi. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la circolare 81/2000, modificata dalla circ. 81-bis del 2.5.2000, e con la circ. 48/2002.