Tra i mercati gestiti da Borsa Italiana esistono due mercati after hour, disciplinati dalle medesime regole, che si differenziano per la provenienza dei titoli negoziati da diversi mercati azionari di origine: per il TAH dall’MTA e per il TAHX dall’MTAX
I mercati after hour, o mercati serali, sono sorti per permettere la negoziazione, dopo l’orario di chiusura dei listini principali, degli strumenti finanziari in essi quotati.
Il primo dei mercati after hour gestito da Borsa Italiana è il TAH, istituito nel 2000, nel quale si negoziano le azioni quotate in Borsa, che presentano determinati requisiti di liquidità, e covered warrant e certificates su richiesta dell’emittente. I quantitativi minimi negoziabili delle azioni sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTA, ove previsti, mentre quelli dei covered warrant e dei certificates sono pari a quelli stabiliti nel mercato SeDeX.
Il secondo, il mercato TAHX, è di più recente istituzione infatti ha sostituito nel 2005 il TahNM, il mercato serale del Nuovo Mercato. Nel TAHX si negoziano le azioni ammesse al mercato MTAX con certi requisiti di liquidità e i quantitativi minimi negoziabili, se previsti sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTAX.
In particolare, in riferimento ai criteri di liquidità, partecipano alle negoziazioni nei mercati TAH e TAHX le azioni del segmento blue-chip componenti l’indice Mib30, l’indice S&P/MIB e l’indice Midex e le altre azioni con equivalenti caratteristiche di liquidità e capitalizzazione.
Inoltre, sia per il TAH e sia per il TAHX, si possono individuare altre azioni, che possono essere negoziate qualora vi sia la richiesta di un operatore che si impegna a sostenerne la liquidità.
La Borsa Italiana determina l’elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAH e nel mercato TAHX contestualmente alla revisione ordinaria dell’indice S&P/MIB. La Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari con liquidità inferiore a quella richiesta per l’ammissione e qualora vengano meno gli impegni assunti rispettivamente dall’emittente e dall’operatore specialista.
Le negoziazioni si possono svolgere secondo la modalità della negoziazione continua, durante la quale la volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima, che contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. Durante tale fase gli operatori possono immettere, modificare e cancellare le proposte di negoziazione.
Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo – decrescente se in acquisto e crescente se in vendita – nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
I contratti di compravendita sono riscontrati dal servizio di riscontro e rettifica giornalieri e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione.
Le negoziazioni si svolgono con l’intervento di operatori specialisti, che si impegnano, per sostenere la liquidità di ciascuna delle azioni per le quali hanno richiesto la negoziazione, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a determinati prezzi e per un quantitativo giornaliero prefissato fissato.
Attualmente, in entrambi i mercati, l’orario della fasi di negoziazione va dalle 18.00 alle 20.30, mentre in futuro le negoziazioni andranno dalle 18.00 – 22.00 (il cambiamento sarà comunicato con apposito Avviso).
Infine, si segnala che, anche in questi mercati, sono previsti i meccanismi di interruzione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario, durante la negoziazione continua, qualora il prezzo del contratto in corso di conclusione superi i limiti di variazione dei prezzi, per un certo periodo di tempo. Durante l’interruzione temporanea della negoziazione non sono consentite l’immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.