La tipologia più elementare di società è la società semplice, disciplinata dagli articoli 2251-2290 c.c.
Essa può essere adottata esclusivamente per attività economiche di natura non commerciale.
L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2251 c.c., non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, ad esempio nel caso di beni immobili Ai sensi della legge 580/93 l’iscrizione di tale tipo societario avviene in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La società semplice non è dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto, ai sensi dell’art. 2267 c.c., i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.
Per quanto riguarda la responsabilità, ai sensi dell’art. 2267 c.c., per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo: nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci. Ai sensi dell’art. 2260 c.c. i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano. Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita, le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.