Nella società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313-2324 c.c., sono presenti due tipologie di soci:
i soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote conferite (tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompresso nella ragione sociale, nel qual caso rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare.
i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, a tale categoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salva diversa previsione statutaria. È sfornita di personalità giuridica ma, come la S.N.C., può svolgere attività commerciale. Ha, pertanto, anch’essa una autonomia patrimoniale imperfetta.
La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è, poi, la necessità della iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.A.S. irregolare per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta a fallimento.
L’amministrazione, come sopra descritto, compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno, però, la facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, agire per singoli affari qualora in possesso di speciale procura, esercitare un controllo di legittimità in ordine all’approvazione del bilancio, nei casi previsti dall’atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a determinate operazioni. Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti di amministrazione della società assumerà, al pari degli accomandatari, la responsabilità illimitata e solidale.
Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano. In tale modello societario, ai sensi dell’art. 2323 c.c. una ulteriore causa di scioglimento si determina qualora venga a mancare una delle due categorie di soci, se nel termine di sei mesi tale categoria non venga ricostituita; nel caso in cui, però, venga a mancare la categoria dei soci accomandatari gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio (tra di loro o terzo) che compia gli atti di ordinaria amministrazione durante il periodo transitorio.
Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza di una o entrambe le categorie dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.