Oltre all’ipotesi in cui si effettua l’acquisto di un immobile è molto utile conoscere la tassazione anche nel naso in cui si effettui una vendita di un fabbricato. In base a quanto stabilito dall’art. 67 del Dpr n. 917/1986 la vendita di beni immobili a titolo oneroso inerente fabbricati o terreni edificabili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, potrebbe produrre una plusvalenza che occorre assoggettare a tassazione.
Infatti nel caso in cui si abbia una differenza positiva tra il prezzo percepito nel periodo d’imposta (per la vendita) e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto ( aumentato dei costi sostenuti) si genera un reddito che occorrerà indicare in dichiarazione dei redditi nella sezione redditi diversi.
I casi di esenzione ( imposta non dovuta) riguardano
-gli immobili ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
-le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In alternativa all’indicazione della plusvalenza in dichiarazione è possibile per il contribuente optare per una imposta sostitutiva. L’aliquota di tale imposta sostitutiva è del 20 per cento e non può essere applicata nel caso venga ceduto un terreno edificabile o un terreno sul quale sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o su cui è stato costruito un fabbricato. L’opzione deve essere comunicata direttamente al notaio all’atto della stipulazione dall’atto di compravendita.