È la dichiarazione con cui il creditore attesta la cessazione degli effetti del pignoramento quando non ha depositato tempestivamente la nota di iscrizione a ruolo, rendendo il pignoramento inefficace. Deve essere resa entro cinque giorni dalla scadenza del termine e notificata al debitore e all’eventuale terzo pignorato, oppure depositata in cancelleria. In questo modo cessano gli obblighi derivanti dal pignoramento.
Come scrivere dichiarazione ex art 164 ter disp att cpc
La dichiarazione prevista dall’art. 164-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile riguarda l’inefficacia del pignoramento divenuta conseguenza della mancata iscrizione a ruolo nel termine previsto dalla legge. La sua funzione è rendere formalmente conoscibile al debitore e, quando esiste, al terzo pignorato che il vincolo esecutivo non produce più effetti processuali, senza che sia necessario attendere una pronuncia giudiziale di estinzione.
La norma non impone un modello sacramentale né una formula predeterminata. L’atto, tuttavia, deve essere sufficientemente preciso da consentire ai destinatari di comprendere senza ambiguità quale pignoramento venga considerato inefficace, per quale ragione e da quale momento. Una dichiarazione generica, priva degli elementi identificativi dell’esecuzione o del vincolo, potrebbe infatti non essere idonea a raggiungere lo scopo previsto dalla disposizione.
Anzitutto, devono essere indicati i soggetti coinvolti. Occorre identificare il creditore procedente, con i relativi dati anagrafici o societari, codice fiscale o partita IVA e, se del caso, sede o domicilio eletto, nonché il debitore esecutato. Nel pignoramento presso terzi deve essere indicato anche il terzo pignorato, precisando i suoi dati identificativi e, per quanto possibile, il rapporto o il bene sottoposto a vincolo. Se il creditore agisce tramite un difensore, è opportuno indicare anche il nome dell’avvocato, il suo studio e l’eventuale domicilio eletto o indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni e notificazioni.
L’atto deve poi descrivere con chiarezza il pignoramento al quale si riferisce. Dovrebbero essere riportati la data dell’atto di pignoramento, la data della sua notificazione al debitore e, nel pignoramento presso terzi, la data della notificazione al terzo. È utile precisare la natura del pignoramento, distinguendo tra pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Nel pignoramento immobiliare devono essere individuati gli immobili interessati mediante i dati catastali e, ove rilevante, mediante gli estremi della trascrizione. Nel pignoramento mobiliare occorre indicare i beni vincolati in modo riconoscibile. Nel pignoramento presso terzi devono essere indicati il terzo destinatario dell’atto, le somme o i beni oggetto della dichiarazione e il rapporto giuridico sottostante, qualora ciò sia necessario per evitare equivoci.
Quando l’iscrizione a ruolo non è mai avvenuta, non esiste ancora un numero di ruolo dell’esecuzione. In tale situazione non è possibile né necessario indicarlo. Si possono però riportare gli estremi dell’atto di pignoramento, della sua notificazione e dell’eventuale numero di registro generale attribuito agli atti dell’ufficiale giudiziario o ad altri documenti dell’esecuzione. Se invece una procedura era stata iscritta a ruolo e l’inefficacia deriva da una diversa causa, occorre prestare attenzione perché potrebbe non trattarsi dell’ipotesi disciplinata dall’art. 164-ter. La disposizione, infatti, non costituisce una dichiarazione generale valida per ogni forma di estinzione o di chiusura della procedura esecutiva.
Il nucleo essenziale della dichiarazione consiste nell’esplicitare che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo entro il termine previsto dalla legge. L’atto dovrebbe indicare quale termine si applicava concretamente e quando è scaduto. A seconda del tipo di espropriazione, il termine deriva dalle disposizioni del codice di procedura civile relative all’iscrizione a ruolo del pignoramento. Nel pignoramento presso terzi assume particolare rilievo la disciplina dell’art. 543 c.p.c.; nel pignoramento immobiliare viene in considerazione l’art. 557 c.p.c.; per il pignoramento mobiliare rilevano le disposizioni specificamente applicabili a quella forma di esecuzione. È quindi opportuno indicare la norma di riferimento e il computo della scadenza, evitando di limitarsi alla semplice frase secondo cui “il pignoramento è inefficace”.
La dichiarazione deve anche attestare che, entro il termine prescritto, il creditore procedente non ha provveduto all’iscrizione a ruolo, oppure che non ha compiuto gli adempimenti necessari affinché l’iscrizione fosse validamente perfezionata. Non è sufficiente affermare genericamente che “la procedura non è stata coltivata”, perché la mancata iscrizione a ruolo e l’inerzia successiva all’iscrizione sono situazioni differenti, sottoposte a discipline diverse. L’atto deve dunque collegare l’inefficacia alla specifica omissione prevista dalla norma.
È opportuno che venga indicato anche il momento dal quale l’inefficacia si è prodotta. In termini sostanziali, l’inefficacia discende direttamente dalla mancata iscrizione nel termine, mentre la dichiarazione ha una funzione di comunicazione e conoscibilità. Per tale ragione è preferibile precisare che il creditore “dichiara e comunica” l’intervenuta inefficacia del pignoramento, anziché rappresentare l’atto come se fosse esso stesso il provvedimento costitutivo dell’inefficacia. La dichiarazione non sostituisce infatti l’adempimento omesso e non costituisce una sentenza o un’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
L’atto deve inoltre contenere l’espresso avvertimento che, a seguito dell’inefficacia, il pignoramento non può più fondare la prosecuzione dell’espropriazione cui si riferisce. Nel pignoramento presso terzi, ciò significa che il terzo deve essere informato del venir meno del vincolo derivante da quel pignoramento, ferma restando l’eventuale esistenza di altri vincoli, di altre procedure o di diversi titoli giuridici che non siano coinvolti nella dichiarazione. È quindi prudente precisare che l’inefficacia riguarda esclusivamente il pignoramento identificato nell’atto e non comporta rinuncia al credito, al titolo esecutivo o alla possibilità di intraprendere, nei limiti consentiti dalla legge, una nuova azione esecutiva.
La dichiarazione deve essere notificata al debitore e, se vi è un terzo pignorato, anche a quest’ultimo. La notificazione è un elemento essenziale della fattispecie prevista dall’articolo 164-ter, perché la norma non si limita a richiedere una dichiarazione interna del creditore, ma impone che l’inefficacia venga comunicata ai soggetti direttamente interessati. L’atto dovrebbe dunque indicare la modalità della notificazione, il destinatario e il relativo indirizzo, lasciando poi alla relata di notificazione o alla ricevuta telematica la documentazione della data e dell’esito della consegna.
Il termine per la dichiarazione è normalmente di cinque giorni dalla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata l’iscrizione a ruolo, secondo quanto previsto dalla disposizione applicabile al tipo di pignoramento. Il rispetto di questo termine deve risultare, o almeno essere ricostruibile, dal collegamento tra la data di scadenza dell’iscrizione e la data della notificazione. È quindi consigliabile inserire nell’atto una breve ricostruzione cronologica, indicando la data dell’ultimo adempimento eseguito, la scadenza del termine di iscrizione e la data entro la quale viene resa la dichiarazione.
Quando il pignoramento immobiliare è stato trascritto, la dichiarazione di cui all’art. 164-ter non va confusa con la cancellazione della trascrizione. La comunicazione dell’inefficacia informa debitore e altri interessati che il pignoramento non può proseguire per la mancata iscrizione a ruolo, ma la permanenza dell’annotazione o della trascrizione nei registri immobiliari può richiedere ulteriori adempimenti, secondo la disciplina applicabile e le indicazioni del conservatore o del giudice competente. Perciò, se l’atto è destinato anche a essere utilizzato per ottenere la rimozione di una formalità pregiudizievole, è opportuno verificare separatamente quale documento o provvedimento sia necessario a tal fine.
Alla dichiarazione possono essere allegati, quando disponibili, la copia dell’atto di pignoramento, la prova della sua notificazione, la documentazione dalla quale risulta la mancata iscrizione a ruolo e ogni elemento utile a dimostrare la scadenza del termine. Gli allegati non sostituiscono il contenuto essenziale dell’atto, ma sono particolarmente utili quando il destinatario potrebbe contestare l’identificazione del pignoramento, la decorrenza del termine o l’effettiva omissione dell’iscrizione.
In termini pratici, una formulazione adeguata dovrebbe quindi contenere l’identificazione completa del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo, la descrizione del pignoramento, le date della notificazione e degli adempimenti rilevanti, l’indicazione della norma che impone l’iscrizione a ruolo, la scadenza del relativo termine, l’affermazione della mancata iscrizione e la dichiarazione espressa che il pignoramento è divenuto inefficace. Dovrebbe infine precisare la data dell’atto, il soggetto che lo sottoscrive e la modalità con cui viene notificato ai destinatari previsti dalla legge.
Fac simile dichiarazione ex art 164 ter disp att cpc
TRIBUNALE DI [●]
Ufficio Esecuzioni Mobiliari/Immobiliari presso Terzi
DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
ex art. 164-ter disp. att. c.p.c.
Il/La sottoscritto/a Avv. [●], C.F. [●], con studio in [●], PEC [●], in qualità di difensore del creditore procedente [nome/ragione sociale], C.F./P.IVA [●], con sede/residenza in [●],
PREMESSO CHE
- in data [●] è stato notificato al debitore [nome/ragione sociale], C.F./P.IVA [●], residente/con sede in [●], atto di pignoramento [mobiliare presso il debitore / presso terzi / immobiliare];
- il pignoramento è stato eseguito in data [●];
- il pignoramento non è stato iscritto a ruolo entro il termine previsto dalla legge;
- ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine di legge;
DICHIARA
che il pignoramento notificato/eseguito in data [●], nei confronti di [nome/ragione sociale del debitore], relativo a [descrizione dei beni o dei crediti pignorati], è divenuto definitivamente inefficace ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., per mancata iscrizione a ruolo nel termine previsto dalla legge.
CHIEDE
che la presente dichiarazione venga acquisita agli atti dell’Ufficio e che ne venga dato atto ai fini di legge.
Luogo e data, [●]
Avv. [●]
FirmaAllegati:
- copia dell’atto di pignoramento;
- copia della relata di notifica;
- copia del documento di identità del dichiarante, ove occorra.