• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Arc LLati

Aggiungiamo Frecce al Tuo Arco per Raggiungere il Successo Finanziario

Fac simile memoria ex art 415 bis c.p.p.

È una memoria difensiva che l’indagato o il suo difensore può depositare dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415-bis c.p.p. Entro 20 giorni può contenere osservazioni, contestazioni, documenti e richieste volte a chiarire la posizione dell’indagato o a sollecitare l’archiviazione. La difesa può inoltre chiedere di essere interrogata o di compiere ulteriori atti investigativi.

Come scrivere memoria ex art 415 bis c.p.p.

La memoria depositata ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p. è l’atto con cui la persona sottoposta alle indagini, normalmente tramite il proprio difensore, esercita il diritto di difesa dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale avviso presuppone che il pubblico ministero ritenga concluse le investigazioni e intenda valutare se esercitare l’azione penale, chiedere l’archiviazione o adottare un’altra determinazione prevista dalla legge. La memoria serve quindi a incidere su questa decisione prima che il pubblico ministero formuli la propria richiesta o emetta l’atto conseguente.

La legge non impone un modello rigido né richiede che la memoria abbia una struttura predeterminata. Tuttavia, perché sia realmente utile e processualmente efficace, deve consentire di comprendere con precisione quale procedimento riguarda, quali contestazioni vengono mosse, quali sono le ragioni difensive e quale decisione si chiede al pubblico ministero di adottare. Deve pertanto contenere l’indicazione dell’ufficio del pubblico ministero destinatario, del numero del procedimento, del nome della persona sottoposta alle indagini e, se disponibile, del riferimento all’avviso notificato. È opportuno indicare anche il difensore depositante e la sua qualità, nonché gli eventuali recapiti professionali necessari per le comunicazioni.

La memoria deve ricostruire in modo chiaro l’oggetto dell’accusa, richiamando i fatti contestati nell’avviso di conclusione delle indagini e, ove indicato, il titolo di reato, la data e il luogo della condotta, le persone offese e le eventuali circostanze aggravanti. Non è sufficiente contestare genericamente l’accusa o affermare l’innocenza dell’indagato. Occorre confrontarsi con la specifica ricostruzione contenuta negli atti, evidenziando quali elementi siano ritenuti inesatti, incompleti, contraddittori o privi di valore dimostrativo.

La parte centrale deve essere costituita dall’esposizione della linea difensiva. Essa può riguardare l’insussistenza materiale del fatto, l’estraneità dell’indagato, l’assenza dell’elemento soggettivo, la mancanza del nesso causale, l’erronea qualificazione giuridica, la presenza di una causa di giustificazione, l’intervenuta prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, l’inutilizzabilità o l’inammissibilità di determinati atti, l’incompetenza dell’autorità procedente oppure qualsiasi altra questione processuale o sostanziale rilevante. La ricostruzione deve essere ordinata e specifica, distinguendo i fatti pacifici da quelli contestati e collegando ogni affermazione agli atti o ai documenti che la sostengono.

È importante chiarire che la memoria non dovrebbe limitarsi a ripetere le dichiarazioni rese dall’indagato o a riassumere gli atti già presenti nel fascicolo. La sua funzione è offrire al pubblico ministero una lettura alternativa e ragionata del materiale investigativo. Per questo è utile mettere in evidenza le lacune dell’indagine, le contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone informate, le incongruenze temporali, l’assenza di riscontri oggettivi, l’eventuale inattendibilità di una fonte, la mancata verifica di una versione favorevole all’indagato o la presenza di elementi incompatibili con l’ipotesi accusatoria.

Quando la contestazione dipende da questioni tecniche, la memoria può richiamare consulenze di parte, relazioni specialistiche, documentazione contabile, medica, informatica, amministrativa o fotografica. I documenti possono essere allegati alla memoria, purché siano pertinenti e accompagnati da una spiegazione della loro rilevanza. Non è sufficiente produrre una grande quantità di materiale senza indicare quali circostanze dimostri ciascun documento. L’allegazione dovrebbe essere organizzata in modo da permettere al pubblico ministero di verificare rapidamente la provenienza, il contenuto e il collegamento con i fatti contestati.

L’art. 415-bis c.p.p. consente di depositare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive e chiedere al pubblico ministero il compimento di specifici atti di indagine. La memoria può quindi contenere una motivata richiesta di ulteriori investigazioni. Tale richiesta non dovrebbe essere formulata in termini generici, come una semplice istanza di “ulteriori accertamenti”, ma dovrebbe indicare quale atto si chiede, nei confronti di chi, su quali fatti, per quale ragione sia necessario e quale risultato probatorio potrebbe fornire. Può trattarsi, ad esempio, dell’audizione di una persona informata, dell’acquisizione di documenti, dell’esecuzione di un accertamento tecnico, della verifica di dati telematici o dell’esame di una specifica circostanza rimasta inesplorata.

La richiesta di interrogatorio merita una considerazione particolare. La persona sottoposta alle indagini può chiedere di essere sottoposta a interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 415-bis c.p.p. In tal caso, la richiesta deve essere espressa con chiarezza e non può essere sostituita da una generica dichiarazione di disponibilità a fornire chiarimenti. L’interrogatorio può avere un’importanza decisiva, ma deve essere valutato con attenzione, perché le dichiarazioni rese possono assumere rilievo nel successivo procedimento. Prima di presentare la richiesta è quindi essenziale esaminare il fascicolo e predisporre una strategia coerente con il contenuto della memoria e con gli eventuali atti già compiuti.

La memoria può anche formulare una richiesta conclusiva indirizzata al pubblico ministero. A seconda del caso, si può chiedere l’archiviazione per insussistenza del fatto, estraneità dell’indagato, mancanza di elementi sufficienti, particolare tenuità del fatto o altra specifica ragione; in alternativa, si può chiedere la riqualificazione giuridica dell’ipotesi, l’esclusione di un’aggravante, la prosecuzione delle indagini su determinati aspetti o l’adozione di un procedimento speciale o di una soluzione definitoria, quando ne ricorrano i presupposti. La richiesta deve essere coerente con l’argomentazione svolta e non dovrebbe contenere conclusioni tra loro incompatibili se non formulate in via subordinata.

Nel caso in cui la difesa ritenga che l’accusa sia sostenibile soltanto in forma diversa da quella prospettata, può articolare conclusioni principali e subordinate. Per esempio, può sostenere in via principale l’insussistenza del reato e, in subordine, chiedere l’esclusione di una circostanza aggravante, la diversa qualificazione del fatto oppure il riconoscimento di una causa di non punibilità. Una simile impostazione consente di rappresentare al pubblico ministero tutti gli esiti giuridicamente possibili, senza rinunciare alla tesi principale.

La memoria deve contenere riferimenti precisi agli atti. È preferibile indicare la data dell’atto, il soggetto che lo ha formato, la pagina o il documento di riferimento e il passaggio rilevante. Se si contestano dichiarazioni, è utile riportare il contenuto essenziale della frase contestata e spiegare perché essa sia contraddittoria o non attendibile. Se si richiamano intercettazioni, messaggi, fotografie o dati informatici, occorre indicare il supporto, la data, gli interlocutori o gli autori e il significato che si ritiene debba essere attribuito a quel materiale. L’argomentazione deve essere concreta, perché il pubblico ministero possa verificare la fondatezza delle deduzioni senza dover ricostruire autonomamente il percorso difensivo.

Sotto il profilo formale, la memoria deve essere redatta per iscritto e sottoscritta dal difensore oppure, nei casi consentiti, dalla persona interessata. Deve essere depositata presso l’ufficio competente nelle forme previste dalla disciplina vigente, che può richiedere il deposito telematico attraverso i sistemi abilitati o, nei casi ammessi, il deposito secondo modalità tradizionali. Le modalità tecniche possono variare in base alla tipologia dell’atto, alla fase del procedimento e alle disposizioni organizzative applicabili; è quindi necessario verificare il canale di deposito concretamente previsto dall’ufficio giudiziario. È prudente conservare la ricevuta, l’attestazione di avvenuto deposito e la copia integrale dell’atto e degli allegati.

Il termine ordinario previsto dall’art. 415-bis c.p.p. è di venti giorni dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il termine deve essere calcolato con particolare attenzione, verificando la data e le modalità della notificazione, l’eventuale presenza di più destinatari e le regole applicabili al computo. La memoria depositata oltre il termine può non produrre gli effetti tipici riconosciuti dall’articolo, soprattutto quanto alla richiesta di interrogatorio o di specifici atti, anche se la possibilità di presentare atti difensivi può dipendere dalla concreta fase processuale e dalle valutazioni dell’autorità procedente. Per ragioni di cautela, la memoria dovrebbe essere depositata con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

La memoria non deve contenere dichiarazioni non verificate, accuse gratuite nei confronti di terzi o ricostruzioni manifestamente incompatibili con gli atti. Ogni argomento dovrebbe essere valutato anche sotto il profilo del rischio che una determinata affermazione possa essere utilizzata contro l’indagato o possa generare nuove ipotesi investigative. La difesa deve inoltre rispettare i limiti derivanti dal segreto investigativo, dalla tutela della riservatezza e dalle regole sull’utilizzabilità degli atti, evitando di divulgare inutilmente dati personali o informazioni estranee al procedimento.

In conclusione, una memoria ex art. 415-bis c.p.p. efficace deve identificare con precisione il procedimento, confrontarsi puntualmente con l’accusa, esporre una ricostruzione alternativa dei fatti, indicare le ragioni giuridiche e probatorie della difesa, allegare documenti pertinenti, formulare eventuali richieste di ulteriori indagini o di interrogatorio e concludere con una domanda chiara rivolta al pubblico ministero. Non è la lunghezza a determinarne il valore, ma la capacità di collegare ogni contestazione a un preciso elemento dell’indagine e di indicare concretamente quale decisione si chiede che venga adottata.

Fac simile memoria ex art 415 bis c.p.p.

TRIBUNALE DI [●]
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI [●]

Procedimento penale n. [●] R.G.N.R.
n. [●] R.G. G.I.P./G.U.P.

MEMORIA DIFENSIVA
ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

Nell’interesse di:
[Nome e cognome], nato/a a [●] il [●], C.F. [●], residente in [●], elettivamente domiciliato/a ai fini del presente procedimento presso [●], imputato/a o sottoposto/a alle indagini per il reato di cui all’art. [●] c.p., come da avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato in data [●].

Difensore:
Avv. [Nome e cognome], del Foro di [●], con studio in [●], PEC [●], tel. [●], fax [●], giusta nomina in atti.

PREMESSO CHE

  • in data [●] veniva notificato all’indagato/a l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.;
  • all’indagato/a viene contestato il fatto di cui al capo [●], così descritto: “[riportare integralmente o sinteticamente l’imputazione provvisoria]”;
  • dagli atti del procedimento e dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini emergono profili di fatto e di diritto incompatibili con l’ipotesi accusatoria;

    OSSERVA

    1. In ordine alla ricostruzione dei fatti

    [Esposizione dettagliata della ricostruzione difensiva dei fatti, con indicazione delle circostanze rilevanti, della collocazione temporale e dei soggetti coinvolti.]

    In particolare:

  • [●];
  • [●];
  • [●].

    2. In ordine all’insussistenza degli elementi costitutivi del reato

    La contestazione non risulta supportata da elementi idonei a dimostrare [l’evento/la condotta/il nesso causale/l’elemento soggettivo/gli ulteriori elementi costitutivi del reato].

    In particolare, [illustrare le ragioni di diritto e di fatto].

    Ne consegue che [il fatto non sussiste / l’indagato non lo ha commesso / il fatto non costituisce reato / il fatto non è previsto dalla legge come reato / difetta l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie].

    3. In ordine agli elementi di prova acquisiti

    Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non consentono di sostenere l’accusa in giudizio, in quanto:

  • [●];
  • [●];
  • [●].

    [Indicare eventuali contraddizioni, lacune investigative, inattendibilità di dichiarazioni, inutilizzabilità o irrilevanza degli atti.]

    4. In ordine alle eventuali cause di giustificazione, esclusione della punibilità o estinzione del reato

    [Illustrare l’eventuale sussistenza di legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, particolare tenuità del fatto, prescrizione, remissione di querela, risarcimento del danno, condotte riparatorie o altra causa rilevante.]

    5. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto

    In ogni caso, la condotta contestata non appare riconducibile alla fattispecie di cui all’art. [●] c.p., dovendosi eventualmente qualificare come [●], ovvero ritenere priva di rilevanza penale per le seguenti ragioni: [●].

    Tutto ciò premesso,

    il sottoscritto difensore, nell’interesse di [Nome e cognome],

    CHIEDE

    che il Pubblico Ministero voglia:

    1. disporre l’archiviazione del procedimento ai sensi degli artt. 408 e ss. c.p.p., non sussistendo elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio;
    2. in subordine, procedere alla riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. [●] c.p.;
    3. in ulteriore subordine, valutare l’applicazione dell’art. [●] c.p. e/o dell’art. [●] c.p.p.;
    4. acquisire e valutare la documentazione allegata alla presente memoria;
    5. compiere gli ulteriori atti di indagine indicati di seguito.

      RICHIESTA DI COMPIERE ULTERIORI ATTI DI INDAGINE
      ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

      Si richiede l’espletamento dei seguenti atti di indagine:

    6. [atto di indagine richiesto], da compiersi nei confronti di [●], sui seguenti profili: [●];
    7. [atto di indagine richiesto], con riferimento a [●];
    8. [eventuale interrogatorio dell’indagato/a];
    9. [eventuale confronto, sopralluogo, consulenza tecnica, acquisizione documentale, escussione testimoniale].

      DICHIARAZIONE DI VOLER ESSERE INTERROGATO/A

      Ai sensi dell’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., [Nome e cognome] dichiara di voler essere sottoposto/a a interrogatorio sui fatti oggetto del procedimento.

      DOCUMENTI ALLEGATI

    10. [●];
    11. [●];
    12. [●];
    13. [●].

      [Luogo], [data]

      Avv. [Nome e cognome]
      [Firma]

      [Nome e cognome dell’indagato/a]
      [Firma, ove occorra]

Articoli simili

  • Fac simile osservazioni ex art. 10-bis della Legge 241/1990
  • Fac simile note scritte ex art 127-ter c.p.c
  • Fac simile invito a presentarsi art 650 c.p.
  • Modello Comunicazione di Notizia di Reato Art. 347 Cpp
  • Fac simile autocertificazione inizio lavori edilizia libera​

Moduli

Primary Sidebar

Categorie

  • Altro
  • Economia
  • Guide
  • Lavoro
  • Moduli

Ultimi Articoli

  • Fac simile memoria ex art 415 bis c.p.p.
  • Fac simile note scritte ex art 127-ter c.p.c
  • Fac simile autocertificazione inizio lavori edilizia libera​
  • Fac simile invito a presentarsi per rendere sommarie informazioni
  • Fac simile invito a presentarsi art 650 c.p.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.