È la dichiarazione relativa ai conferimenti in natura o di crediti nelle S.p.A. e attesta che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Di regola si basa su una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale; successivamente gli amministratori devono verificarne la correttezza entro 180 giorni dalla costituzione della società.
Come scrivere dichiarazione ex art 2343
In senso strettamente tecnico, l’articolo 2343 del codice civile non disciplina una semplice “dichiarazione”, bensì la relazione giurata di stima necessaria quando, nell’ambito della costituzione di una società per azioni o di un aumento di capitale, vengano conferiti beni in natura o crediti anziché denaro. Nella prassi, tuttavia, l’espressione “dichiarazione ex articolo 2343” viene talvolta utilizzata in modo generico per indicare la documentazione attestante il valore dei beni conferiti oppure, più propriamente, la dichiarazione degli amministratori prevista dall’articolo 2343-quater nei casi in cui sia possibile evitare la relazione di stima ordinaria.
Quando trova applicazione l’articolo 2343, la relazione deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale competente in relazione alla sede della società. L’esperto deve possedere i requisiti di professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e assume una precisa responsabilità per la correttezza della valutazione effettuata. La relazione deve essere giurata, cioè accompagnata dall’attestazione resa con le forme previste per il giuramento, e deve essere allegata all’atto costitutivo oppure, nel caso di aumento di capitale, alla relativa deliberazione e alla documentazione depositata presso il registro delle imprese.
Il primo contenuto indispensabile è la descrizione analitica dei beni o dei crediti conferiti. Non è sufficiente indicare genericamente, ad esempio, “un immobile”, “un’azienda”, “un macchinario”, “un marchio” o “un credito commerciale”. Il bene deve essere individuato in modo preciso e inequivocabile, così da consentire ai soci, agli amministratori, ai creditori e ai terzi di comprenderne l’identità, la consistenza e le caratteristiche economiche e giuridiche.
Se il conferimento riguarda beni immobili, la relazione dovrebbe indicare la natura del bene, l’ubicazione, i dati catastali, la superficie, la destinazione urbanistica, la provenienza, la situazione ipotecaria e gravatoria, l’eventuale presenza di vincoli, locazioni, diritti di terzi o contenziosi, nonché ogni altro elemento idoneo a incidere sul valore. Quando il bene è un’azienda o un ramo d’azienda, occorre descrivere l’attività esercitata, i beni materiali e immateriali compresi, i rapporti contrattuali trasferiti, i dipendenti, le autorizzazioni, i debiti e i crediti, l’eventuale avviamento e le passività potenziali. Nel caso di partecipazioni societarie, devono essere indicati la società partecipata, la categoria e il numero delle azioni o quote, i diritti patrimoniali e amministrativi connessi, eventuali vincoli e il criterio adottato per determinarne il valore.
Se oggetto del conferimento è un credito, devono essere specificati il debitore, il titolo e la fonte del credito, l’importo nominale, la scadenza, gli interessi, le garanzie, l’eventuale presenza di contestazioni, procedure concorsuali, ritardi di pagamento o altri elementi che possano rendere incerta la riscossione. L’esperto deve valutare non soltanto l’esistenza formale del credito, ma anche la sua effettiva esigibilità e il rischio di mancato incasso. Un credito meramente nominale o difficilmente recuperabile non può essere considerato equivalente al suo valore facciale.
La relazione deve poi indicare il valore attribuito ai beni o ai crediti conferiti. Questo valore deve essere almeno pari a quello imputato al capitale sociale e all’eventuale sovrapprezzo. La verifica non riguarda, quindi, soltanto la corrispondenza con il valore nominale delle azioni emesse, ma l’intero ammontare imputato al patrimonio della società in conseguenza del conferimento. Se, per esempio, a fronte del conferimento di un bene vengono emesse azioni per un determinato valore nominale e viene stabilito anche un sovrapprezzo, la stima deve dimostrare che il valore reale del bene è almeno pari alla somma di capitale e sovrapprezzo.
Un elemento centrale è l’esposizione dei criteri di valutazione seguiti. L’esperto non può limitarsi a dichiarare un valore finale, ma deve spiegare il percorso logico e tecnico che conduce a quel risultato. A seconda della natura dell’asset, potranno essere utilizzati il criterio patrimoniale, il criterio reddituale, il metodo finanziario, il metodo dei multipli di mercato, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il valore attuale dei flussi finanziari o una combinazione di più criteri.
La scelta del metodo deve essere coerente con la natura del bene. Per un immobile potrà assumere rilievo il confronto con compravendite di beni analoghi, il reddito locativo o il costo di ricostruzione; per un’azienda potranno essere considerati la capacità reddituale, i flussi di cassa prospettici, la situazione patrimoniale, l’avviamento e i risultati storici; per un credito occorrerà applicare, se necessario, una riduzione legata al rischio di insolvenza, ai tempi di recupero e alle garanzie disponibili. La relazione dovrebbe inoltre indicare le fonti documentali utilizzate, i dati economici e contabili esaminati, le assunzioni adottate e gli eventuali margini di incertezza della valutazione.
La stima deve essere riferita a una data determinata e sufficientemente prossima all’operazione, poiché il valore dei beni può mutare tra il momento della redazione e quello del conferimento. È quindi opportuno indicare chiaramente la data della valutazione, la data di riferimento dei dati contabili e finanziari utilizzati e la data del giuramento. L’esperto dovrebbe anche segnalare eventuali fatti successivi alla data di riferimento che possano incidere significativamente sul valore, come perdite rilevanti, controversie, revoche di autorizzazioni, deterioramento dei beni, insolvenza del debitore o variazioni eccezionali del mercato.
La relazione deve contenere le conclusioni dell’esperto in forma chiara e non equivoca. Deve risultare espressamente che il valore complessivo dei beni o dei crediti conferiti è almeno pari a quello attribuito agli stessi ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Non è sufficiente una conclusione generica sulla “congruità” del conferimento se da essa non emerge il necessario confronto quantitativo tra valore stimato e valore imputato al capitale e al sovrapprezzo.
Devono inoltre risultare l’identità dell’esperto, il provvedimento di nomina del tribunale, i suoi requisiti professionali, l’eventuale assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, la data e il luogo della relazione, la sottoscrizione dell’esperto e l’attestazione di giuramento. In concreto, alla relazione dovrebbero essere allegati i documenti utilizzati per la valutazione, come visure catastali e ipotecarie, bilanci, situazioni contabili, contratti, perizie tecniche, estratti conto, documentazione relativa ai crediti e ogni altro documento considerato rilevante.
Dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese, oppure dopo l’iscrizione della deliberazione di aumento del capitale, gli amministratori devono controllare, entro centottanta giorni, che il valore dei conferimenti sia ancora congruo. Questa verifica non coincide con la relazione dell’esperto e non può essere considerata un adempimento meramente formale. Gli amministratori devono accertare se siano intervenuti fatti nuovi o se siano emersi elementi tali da modificare in modo significativo il valore dei beni o dei crediti.
Fino a quando tale verifica non sia conclusa, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti sono in linea generale inalienabili e devono rimanere depositate presso la società. Se gli amministratori accertano che il valore dei beni o dei crediti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dalla relazione, devono procedere secondo le conseguenze previste dalla legge. In particolare, il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente, salvo che il conferente scelga di versare la differenza in denaro oppure di recedere dalla società, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 2343. La documentazione societaria dovrebbe dare adeguatamente conto anche di tale verifica e delle sue conclusioni.
La situazione è diversa nei casi disciplinati dagli articoli 2343-ter e 2343-quater, nei quali la relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale può essere sostituita da una valutazione fondata su determinati parametri legali, come il valore risultante da un bilancio sottoposto a revisione, il valore medio ponderato di mercato di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure una precedente valutazione effettuata da un esperto indipendente secondo standard riconosciuti. In questi casi, la cosiddetta dichiarazione ex articolo 2343-quater deve essere depositata dagli amministratori presso il registro delle imprese.
Tale dichiarazione deve descrivere i beni o i crediti conferiti per i quali non è stata redatta la relazione ordinaria prevista dall’articolo 2343, deve indicare il valore loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, deve specificare la fonte del valore e il metodo di valutazione utilizzato e deve attestare che il valore è almeno pari a quello imputato al capitale e al sovrapprezzo. Quando il valore deriva da un bilancio revisionato, occorre indicare il bilancio di riferimento, la data cui esso si riferisce, il soggetto incaricato della revisione e le conclusioni dell’attività di revisione rilevanti per la valutazione. Quando deriva da una valutazione di mercato, devono essere indicati il mercato di riferimento, il periodo considerato e il criterio con cui è stato determinato il valore medio ponderato.
La dichiarazione deve inoltre attestare che, successivamente alla data di riferimento della valutazione, non sono intervenuti fatti eccezionali o nuovi fatti rilevanti idonei a incidere sul valore dei beni o dei crediti conferiti. Deve essere indicato anche che non sono venuti meno i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto eventualmente coinvolto nella precedente valutazione. Se gli amministratori non possono effettuare con sufficiente sicurezza tali attestazioni, non dovrebbero procedere al deposito di una dichiarazione meramente confermativa, ma dovrebbero attivare una nuova valutazione secondo la procedura ordinaria.
La dichiarazione degli amministratori, quando richiesta, deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società, deve riportare la data e deve essere depositata nel registro delle imprese entro il termine previsto dalla legge. Il suo contenuto deve consentire ai terzi di ricostruire in modo trasparente l’origine del valore attribuito al conferimento e le ragioni per cui gli amministratori ritengono non necessaria una nuova relazione di stima. Una dichiarazione priva della descrizione dei beni, del valore, della fonte della valutazione o dell’attestazione di congruità risulterebbe sostanzialmente incompleta.
È quindi importante distinguere i due documenti. La relazione ex articolo 2343 è una perizia giurata redatta dall’esperto nominato dal tribunale e deve contenere descrizione dei beni o crediti, valore stimato, criteri di valutazione e attestazione di congruità. La dichiarazione collegata agli articoli 2343-ter e 2343-quater è invece un atto degli amministratori, destinato a giustificare l’utilizzo di una procedura alternativa e deve contenere, oltre all’individuazione del conferimento e del suo valore, le attestazioni relative alla fonte della valutazione, all’assenza di fatti sopravvenuti rilevanti e alla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge. Confondere i due atti può determinare un vizio della procedura di conferimento o di aumento del capitale.
Fac simile dichiarazione ex art 2343
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2343, COMMA 3, CODICE CIVILE
I sottoscritti:
- [Nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●], in qualità di [amministratore unico/amministratore delegato/presidente del consiglio di amministrazione];
- [Nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●], in qualità di [●];
della società [denominazione sociale] S.p.A., con sede legale in [●], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●], capitale sociale pari a Euro [●], di cui Euro [●] sottoscritto e versato,
premesso che
- in data [●] è stata costituita/in data [●] è stato deliberato l’aumento del capitale sociale della società;
- il socio [denominazione/nome e cognome del conferente] ha effettuato il conferimento di [descrizione dettagliata dei beni o dei crediti conferiti];
- il conferimento è stato assistito dalla relazione giurata di stima redatta in data [●] dal/dalla [esperto designato dal tribunale/società di revisione/esperto indipendente], [Nome e cognome/denominazione], ai sensi dell’art. 2343 del Codice civile;
- la società è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data [●];
dichiarano
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, comma 3, del Codice civile, di avere provveduto, entro il termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, alla revisione della relazione di stima relativa al conferimento sopra indicato.
All’esito della revisione effettuata sulla base della documentazione disponibile e delle verifiche compiute, si dichiara che:
☐ il valore dei beni e/o dei crediti conferiti risulta almeno pari al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
☐ il valore dei beni e/o dei crediti conferiti risulta inferiore di oltre un quinto rispetto al valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e, pertanto, si procederà ai sensi dell’art. 2343, commi 4 e 5, del Codice civile.
La presente dichiarazione viene sottoscritta per gli adempimenti di legge e, ove necessario, depositata presso il Registro delle Imprese competente.
[Luogo], [data]
Firma degli amministratori
[Nome e cognome]
[Nome e cognome]