Chi resta senza lavoro può beneficiare dei sussidi di disoccupazione.
I benefici ordinari sono destinati a chi ha lavorato per almeno un anno e versato contributi per almeno due. Tali benefici corrispondono al 30 % del guadagno medio. Questa indennità di disoccupazione può essere percepita, a partire da gennaio 2008, per un massimo di otto mesi o dodici, nel caso di lavoratori ultracinquantenni. I lavoratori che invece sono stati sospesi dal loro posto di lavoro hanno diritto a riscuotere l’indennità per un massimo di 65 giorni.
I benefici ridotti sono destinati a chi ha lavorato meno di un anno solare, ma almeno 78 giorni nell’anno precedente.
La richiesta dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’ufficio INPS di competenza oppure presso il Centro per l’impiego entro 68 giorni dal licenziamento dall’ultimo posto di lavoro.
L’indennità cessa in uno dei seguenti casi, quando si sono percepite tutte le giornate di indennità previste, si inizia un nuovo lavoro, si va in pensione o si viene cancellati dalle liste di disoccupazione.
Risulta inoltre importante fare una distinzione tra disoccupati e inoccupati, che, come spiegato più nel dettaglio in questa guida sugli inoccupati pubblicata su questo sito, sono quelle persone che non hanno mai svolto un’occupazione lavorativa e che, al contempo, cerchino lavoro da più di 6 mesi, se giovani, o da più di 12 mesi, se adulti.
L’indennità spetta anche ai disoccupati in un altro Stato dell’UE che vengono in Italia. Essi mantengono il diritto all’indennità di disoccupazione (in certe condizioni) fino a tre mesi mentre sono alla ricerca di un lavoro in Italia. Il Paese che la paga consegna al disoccupato un modello E303 che deve essere presentato all’Ufficio INPS.
Oltre all’indennità di disoccupazione, in Italia esiste la cosiddetta CIG,Cassa Integrazione Guadagno, prevista per i lavoratori di aziende che sono in un dato momento in soprannumero rispetto alla quantità di lavoro effettivamente disponibile, a causa di motivi non riconducibili ai lavoratori stessi (come crisi economiche o catastrofi naturali). A questi lavoratori viene corrisposta una parte considerevole del loro stipendio (solitamente l’80 %) nel periodo in cui non si recano a lavorare.