In base ai termini della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, Ai fini dell’applicazione dell’aliquota
del 2 per centogli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta’ di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta’,
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita’
ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l’attivita’ il soggetto da
cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia
cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano . La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e’ ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui e’ situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dallalegge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2,
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi
2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,20 marzo
1992, n. 237, e20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2,
commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
all’articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 settembre
1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge
24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 marzo 1993, n. 75, e
all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993,
n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate,
oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita’
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se
si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore
aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta
calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione
dell’aliquota agevolata, nonche’ irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche
agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa
il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i
quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma si verificano senza tener conto dell’immobile
acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta
alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si
applica quanto previsto dal comma 4.”
Si riporta il testo dell’articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
“Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a
qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione
dell’immobile per il quale si e’ fruito dell’aliquota
agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e
dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e’ attribuito un credito d’imposta fino a
concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato. L’ammontare del credito non puo’ essere
superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o
all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, indipendentemente dalla data del primo
acquisto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 puo’ essere
portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta
sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero,
per l’intero importo, dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero puo’ essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto; puo’ altresi’
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in
ogni caso non da’ luogo a rimborsi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
“Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
5. All’articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:
“g) utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in
materia immobiliare, nonche’ le modalita’ di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell’imponibile
degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le
materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte;”.
6. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma
152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
della amministrazione finanziaria, conseguenti alla
attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma
5, sono determinate con regolamenti o con decreti
ministeriali di natura non regolamentare ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. L’articolo 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e’ abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, al comma 1, dopo la parola:
“richiesta”, sono inserite le seguenti: “, salvo quanto
disposto dall’articolo 17, comma 3-bis,”; al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le parole: “, salvo quanto disposto
dall’articolo 17, comma 3-bis.”;
b) all’articolo 17, dopo il comma 3, e’ aggiunto il
seguente:
“3-bis. Per i contratti di affitto di fondi
rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l’obbligo della registrazione puo’ essere
assolto presentando all’ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell’anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita’ e il domicilio
nonche’ il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.”;
c) all’articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la
nota II, e’ aggiunta la seguente:
“II-bis). Per i contratti di affitto di fondi
rustici di cui all’articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si
applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l’ammontare dell’imposta
dovuta per la denuncia non puo’ essere inferiore alla
misura fissa di lire 100.000”.
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non
di lusso, per i quali era stata richiesta l’agevolazione
prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste
dallo stesso decreto-legge, compete l’agevolazione anche
qualora l’acquirente abbia gia’ usufruito delle
agevolazioni previste dall’articolo 1 della legge 22 aprile
1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata
in vigore della presente legge e non danno luogo a
rimborso.
Il sottoscritto_____________________________ nato a ____________________ il _____________ C. F. _______________ in possesso della licenza/concessione edilizia n.___ del________________ rilasciata dal Comune di______________(di cui si allega alla presente copia) con la presente dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che il costruendo fabbricato sito in_______________ via____________________________ possiede le caratteristiche oggettive di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969; tale fabbricato costituisce al contempo prima casa, ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, ai sensi della voce 39 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
CHIEDE
che sulle prestazioni di servizi da Voi eseguite venga applicata l’aliquota nella misura agevolata del 4%. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.
________________lì _________________