Con riferimento alle cause di licenziamento del prestatore di lavoro, questo è previsto solo in presenza di una ‘giusta causa’ o di un ‘giustificato motivo’. L’art. 2119 del Codice Civile provvede a dare una definizione di giusta causa e prevede che ‘le parti possono recedere dal contratto di lavoro, sia questi determinato o indeterminato, senza necessità di preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto’.
In particolare, il riferimento che consente il licenziamento da parte del datore di lavoro, è nei casi in cui il prestatore di lavoro assuma dei comportamenti che non consentano più la normale fiducia posta alla base del rapporto di lavoro, come ad esempio rissa, offese e sottrazione della documentazione di lavoro.
Premesso ciò, dunque, il datore di lavoro, qualora sussistesse un motivo di ‘giusta causa’, ha il diritto di recedere dal contratto senza nessun obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva di preavviso.
Con riferimento invece al ‘giustificato motivo’ occorre fare una distinzione tra quello soggettivo ed oggettivo: il primo avviene in caso di notevoli inadempimenti agli oneri contrattuali del prestatore di lavoro, come ad esempio un alto numero di assenze giustificate, mentre per il giustificato motivo oggettivo si fa riferimento a problemi inerenti l’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro connessa al suo regolare svolgimento.
Nel caso del licenziamento per giustificato motivo, inoltre, il datore di lavoro avrà l’obbligo di dare il giusto preavviso al prestatore di lavoro; i tempi riguardo al preavviso variano a seconda dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in base alle qualifiche e all’anzianità del singolo soggetto.
Sia per il licenziamento per giusta causa sia per quello di giustificato motivo l’onere della prova è a carico del datore di lavoro e deve essere comunicato al prestatore di lavoro in forma scritta; solo quando il lavoratore ne sia giunto a conoscenza il licenziamento produrrà i suoi effetti.