L’assegno è uno strumento di pagamento, in quanto mira a procurare al portatore l’immediata disponibilità di una somma di denaro.
Nelle obbligazioni pecuniarie, il debitore ha facoltà di pagare in moneta avente corso legale nello Stato ovvero mediante assegno circolare o bancario: ove il debitore opti per questa seconda alternativa, il creditore può rifiutare il pagamento ‘ solo per giustificato motivo ’.
Assegno bancario
Il modulo prestampato a cura della banca e da questa consegnato al cliente – sul quale unilateralmente l’emittente sottoscrive un ordine incondizionato rivolto alla banca di pagare a vista una somma di denaro determinata a favore del beneficiario.
L’Emissione di assegni bancari deve essere autorizzato dalla banca, se un assegno viene messo senza l’autorizzazione della banca trattaria , il traente commette un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria.
L’emissione dell’ assegno presuppone l’esistenza di fondi disponibili, attingendo ai quali la banca potrà provvedere a pagare al beneficiario importo indicato.
Chiunque e metta un assegno che non venga in tutto o in parte onorato per mancanza di sufficiente provvista, è tenuto al pagamento dell’importo del titolo, in aggiunta, di un ulteriore 10% a titolo di penale.
L’assegno può essere messo con la specifica indicazione del nome del beneficiario ovvero al portatore. Nelle ipotesi in cui la banca proceda colpevolmente al pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato, la banca risponde nei confronti dell’emittente del danno da quest’ultimo sofferto.
L’assegno circolare
Non può essere messo che da una banca, e anche le banche stesse possono emettere assegni circolari e solo se hanno ottenuto specifica autorizzazione in tal senso dalla Banca d’Italia. L’emissione non può essere fatta al portatore, Ma necessariamente all’ordine di una specifico nominativo.
La struttura dell’assegno circolare è quella del pagherò cambiario : la banca(emittente) si impegna a pagare ‘a vista’ l’importo per cui il titolo è emesso o all’intestatario dell’assegno (prenditore) o eventualmente ad un giratario.
La firma della banca esclude i rischi di mancato adempimento da parte dell’emittente, ma non esclude il rischio che il documento, che viene dal debitore consegnato al creditore, possa essere frutto di falsificazione.