La società in accomandita per azioni (Sapa) è una diretta derivazione della Società in accomandita semplice, con la differenza che la S.A.P.A. ha l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per poter acquistare la personalità giuridica; le quote di partecipazione sono rappresentate, per l’appunto, da azioni; le norme applicabili sono quelle degli artt. 2452 – 2461 c.c. e, per espressa disposizione dell’art. 2454 c.c., in quanto applicabili, le norme sulle S.p.A.
Anche in tale modello ritroveremo, come nella S.A.S., due categorie di soci:
accomandatari, ai quali compete l’amministrazione della società ed i quali sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. I nominativi dei soci accomandatari devono risultare dall’atto costitutivo;
accomandanti: i quali, come nelle S.A.S., sono obbligati esclusivamente al conferimento.
Gli organi della società sono:
L’assemblea dei soci;
L’organo amministrativo; in tale modello societario gli amministratori sono, di diritto, i soci accomandatari, i quali svolgono le proprie funzioni senza limite di tempo e possono cessare dalla carica solo per apposita deliberazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni prese dall’assemblea straordinaria delle S.p.A. o per rinuncia; i nuovi amministratori assumono la qualifica di soci accomandatari. Gli amministratori sono soggetti alle stesse responsabilità previste per le S.p.A.;
Il collegio sindacale.
Le cause di scioglimento della S.A.P.A. sono, oltre quelle previste per la generalità delle società di capitali, a norma dell’art. 2458 c.c., la cessazione dall’ufficio di tutti i soci accomandatari qualora nel termine di 180 giorni non si sia provveduto alla loro sostituzione; nel periodo transitorio la società verrà amministrata da un amministratore provvisorio, nominato dal collegio sindacale, il quale si limiterà alla ordinaria amministrazione e non assumerà la qualifica di socio accomandatario.