L’acquisto della casa è il sogno degli italiani, ma può anche trasformarsi in un incubo se non si osservano regole elementari ma essenziali per evitare imbrogli, disguidi o spiacevoli contrattempi. Ne deriva che tutto dipenderà dalla correttezza dei primi documenti che dovremo richiedere e far visionare ai tecnici i quali saranno in grado di dirci se l’immobile che stiamo acquistando è in regola come prevede la legge.
Come per ogni acquisto che si rispetti, soprattutto per quanto riguarda un immobile, la prima fase è costellata da spesso lunghe ed estenuanti trattative tra le parti, dove chi compra spera di spuntare il prezzo più basso e chi vende quello più alto. In questa fase, non essendoci ancora nulla di scritto, nessun obbligo lega il venditore con il potenziale compratore, ma correttezza vuole che l’uno cooperi al meglio con l’altro al fine di addivenire ad un accordo reciproco. Ne deriva che al momento in cui ci si appresta ad acquistare un immobile, l’acquirente dovrà pretendere da parte del venditore tutte le informazioni necessarie riguardo l’immobile posto in vendita. In questa fase alcuni venditori potrebbero richiedere, ancor prima di giungere al compromesso o contratto preliminare, la corresponsione di una cifra di importo modesto che serve a “legare” le parti nei confronti di altri potenziali acquirenti.
Il passo successivo è il compromesso, correttamente denominato contratto preliminare di compravendita. Vero è che quest’atto non determina ancora il passaggio della proprietà dell’immobile, ma vero è anche che la stesura corretta di un preliminare renderà tutto più facile al momento dell’atto di vendita. Oltretutto il preliminare obbliga venditore e compratore a giungere all’atto di vendita e dunque in questa sede nascono vincoli giuridici fra le parti, a cominciare dalla somma rilasciata dall’acquirente nei confronti del venditore. Tale somma, in caso di non conclusione della vendita per colpa dell’acquirente, rimane acquisita dal venditore. Se invece è il venditore ad essere inadempiente, lo stesso si obbliga a risarcire del doppio l’acquirente per il danno ad esso procurato, salvo patti contrari, purchè nel rispetto delle Leggi.
Occorre cautela sia nello stilare un preliminare di vendita che nel firmarlo. Per prima cosa chi si appresta ad acquistare un immobile dovrà accertarsi che lo stesso sia indicato in toto nel contratto, evitando che alcune parti dello stesso cespite non risultino omesse. Così come l’acquirente dovrà porre la massima attenzione al fatto che l’importo del prezzo di vendita sia quello pattuito. Infine, sarà cura dello stesso acquirente accertarsi che il contratto preliminare di vendita comprenda la promessa da parte del venditore di trasferire a chi compra la proprietà dell’immobile alle condizioni concordate, rispettando il termine pattuito.
Altre verifiche da parte dell’acquirente sono necessarie sull’immobile. La prima cosa da osservare è che l’immobile detenga il certificato di abitabilità o detenga i requisiti validi per ottenerlo se trattasi di nuova costruzione. Importante anche che lo stesso immobile sia conforme al progetto approvato in Comune, sia regolare sotto il profilo fiscale e, fatto importante, sia di proprietà e nella piena disponibilità del venditore. Ciò significa che il cespite dovrà essere libero da vincoli, oneri o eventuali iscrizioni ipotecarie. Se tali vincoli sussistessero non significa che l’immobile non potrà essere venduto, ma della cosa dovrà essere informato il compratore. Il preliminare di vendita deve essere redatto per iscritto e dal momento della sottoscrizione delle parti, l’acquirente ha diritto a prendere visione presso gli uffici appositi di qualsiasi documento che attenga all’immobile che si appresta ad acquistare.