Il termine manleva viene utilizzato nell’ambito processuale quando si formula una chiamata in causa di un terzo per ottenere la sua garanzia, ovvero per essere “manlevato” da una richiesta di risarcimento. Un esempio frequente riguarda la pubblica amministrazione che, in caso di giudizio per risarcimento danni derivati da opere pubbliche, può chiamare in causa la ditta che ha eseguito i lavori, al fine di essere manlevata dal danneggiato. Oltre a questo uso, il termine “manleva” si riferisce anche all’accordo tra le parti noto come “patto di manleva”.
Il Patto di Manleva
Il patto di manleva è un accordo tra due soggetti in cui il primo si obbliga a tenere indenne il secondo da pretese patrimoniali avanzate nei suoi confronti. Per comprendere meglio questo concetto, si può considerare un accordo tipico tra una società controllante e gli amministratori di una controllata. In questo scenario, la società controllante si impegna a manlevare gli amministratori della controllata da eventuali azioni di responsabilità promosse dalla controllata stessa, ossia dai soci o dai creditori della stessa.
Si tratta di un contratto atipico, poiché non trova una specifica disciplina nelle leggi italiane. Tuttavia, secondo il principio di legittimità previsto dal nostro ordinamento, una manleva deve sempre essere basata sull’interesse del mallevadore nell’assumersi gli oneri patrimoniali. In assenza di tale interesse, il patto di manleva è nullo per mancanza o illiceità della causa.
Nel patto di manleva è indispensabile indicare sia il limite massimo dell’assunzione del debito, pena la nullità del patto stesso, sia l’evento o il fatto che costituisce l’obbligazione del mallevadore. Questo rientra nell’ordinamento giuridico, poiché l’assunzione di responsabilità non richiede l’indicazione di un ammontare massimo prestabilito. Tuttavia, le clausole di manleva non creano forme di irresponsabilità assoluta, poiché si limitano a trasferire le conseguenze patrimoniali del danno a un soggetto diverso dall’autore. Tali clausole non sono vietate dall’articolo 1229 del Codice Civile, a condizione che l’assuntore degli obblighi abbia un interesse legittimo nell’assunzione stessa. Per un esempio è possibile vedere questo fac simile di manleva sul sito Modulidoc.com.
La Domanda di Manleva
La domanda di manleva è un atto con cui una parte richiede di essere sollevata da una richiesta di risarcimento nel caso in cui risulti soccombente in giudizio. Dal punto di vista processuale, la domanda di manleva si formula attraverso la chiamata in causa di un terzo garante, come previsto dall’articolo 106 del Codice di Procedura Civile:
“Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.”
La citazione in giudizio rappresenta l’atto mediante il quale si effettua la notifica di tale richiesta, consentendo al garante di intervenire nel processo per tutelare gli interessi della parte che richiede la manleva.
La Dichiarazione Unilaterale di Manleva
La dichiarazione unilaterale di manleva viene rilasciata quando una parte decide di sollevare un’altra dalle conseguenze risarcitorie derivanti da un’attività. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1333 del Codice Civile, questa dichiarazione deve essere motivata dall’interesse del manlevatore ad assumersi gli oneri patrimoniali o a prestare la manleva in cambio di una controprestazione da parte del manlevato. L’oggetto della garanzia è libero, e l’ordinamento non richiede forme specifiche, a condizione che le clausole non siano contrarie alla legge.
La dichiarazione unilaterale di manleva si realizza solo se sussistono interessi meritevoli di tutela e se l’attività a cui fa riferimento è colposa, evitando così che l’accordo risulti illecito.
La Clausola di Manleva
La clausola di manleva è inserita all’interno di un contratto ogni volta che si desidera trasferire le conseguenze risarcitorie dell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale a un altro soggetto. Questo soggetto potrà intervenire per garantire il creditore contro eventuali pretese derivanti dall’inadempimento.
Con l’ordinanza n. 20152/2017 della Corte di Cassazione, in riferimento a una clausola di manleva inserita in un contratto di assicurazione, è stato precisato che tali clausole devono essere approvate espressamente nel rispetto dell’articolo 1341 del Codice Civile. Questo articolo richiede che le clausole di manleva siano espresse chiaramente e che riflettano un accordo volontario tra le parti, garantendo che l’assunzione di responsabilità non sia contraria alla legge.
Conclusioni
La manleva, sia come atto di domanda nel contesto processuale, sia come dichiarazione unilaterale o clausola contrattuale, rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per tutelare le parti coinvolte in un rapporto contrattuale. È essenziale comprendere le differenze tra domanda di manleva, dichiarazione unilaterale e clausola di manleva per utilizzarla correttamente e in conformità con le normative vigenti. In caso di dubbi o situazioni complesse, è sempre consigliabile consultare un professionista legale per assicurarsi che gli accordi di manleva siano validi ed efficaci.