Il rapporto di lavoro occasionale si presenta nel caso in cui un lavoratore autonomo presta la sua opera ad un committente (privato o azienda) per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi in un anno.
In caso di prestazione occasionale il compenso economico che il lavoratore percepisce dallo stesso committente, non deve superare i cinquemila euro annuali.
Il rapporto di lavoro basato sulla prestazione occasionale è ben definito dall’articolo 61 del D. Lgs. 276/2003 e l’art. 4 della legge n. 30.
Ci sono delle restrizioni che regolamentano le prestazioni occasionali e il rapporto tra il lavoratore autonomo e il committente, o cliente, presso il quale si svolge l’attività lavorativa.
Per iniziare, il lavoratore non deve superare un tetto massimo di trenta giorni di lavoro effettuato presso lo stesso cliente o committente; inoltre, il compenso di un lavoro occasionale (o di più lavori) svolti presso lo stesso committente, non deve essere eccessivamente elevato. Questo perché per rientrare nella categoria di prestazione occasionale è necessario che il lavoro non sia abituale né professionale: al contrario, la prestazione deve essere episodica e il lavoratore non deve essere iscritto a nessun albo professionale.
Il lavoratore, inoltre, non dovrà possedere, se non in minima quantità, attrezzature, marchi e loghi che facciano così pensare ad uno svolgimento dell’attività tutt’altro che occasionale e indipendente. Non ci dovrà quindi essere nessun programma di lavoro concordato nei dettagli dal cliente o committente e dal lavoratore autonomo che, oltretutto, avrà la libertà di suddividere il lavoro come meglio crede in termini di tempo e modalità dell’esecuzione.
Il lavoratore autonomo che svolge un’attività lavorativa inserita nella categoria delle prestazioni occasionali non è tenuto ad aprire una partita iva, ma deve essere emessa, in ogni caso, una documentazione che possa attestare l’avvenuto rapporto di lavoro tra il soggetto che ha prestato servizio occasionale e il cliente o committente, che esso sia un singolo o un’impresa.
La ricevuta che attesta l’avvenuta prestazione occasionale prevede che ci sia una ritenuta d’acconto che ammonta al 20% e che il datore di lavoro si impegna a versare tramite il modello F24 da parte del lavoratore il quale, ricordiamo, non è tenuto ad aprire o possedere a priori una partita iva. Per un esempio, è possibile fare riferimento al sito Prestazioneoccasionale.com, su cui è presente questo modello.
La ritenuta d’acconto si calcola basandosi sul compenso lordo. Poniamo caso che il lavoratore effettui una prestazione occasionale il cui compenso è stato fissato in 400 euro: bisogna sottrarre da tale cifra il 20% di iva (cioè 80 euro) e avere così il risultato finale di 320 euro, che sarà quindi il compenso finale che incasserà il lavoratore.