In questa guida viene trattata una delle casistiche di rapporti tributari verso l’amministrazione finanziaria maggiormente significativa, vale a dire quella che riguarda il debito/credito verso l’Erario per IVA. In particolare verranno affrontate le problematiche legate alla liquidazione (periodica ed annuale) del tributo in esame.
Nella voce “Debiti tributari” da esporre nel passivo dello stato patrimoniale devono essere inclusi unicamente i debiti tributari di natura certa, vale a dire quelli già definiti in base a precise disposizioni tributarie, i cui termini di pagamento non sono scaduti oppure è stata convenuta con l’amministrazione finanziaria una rateizzazione. In questa voce non devono essere incluse le passività probabili, non ancora definite in base alle norme tributarie, anche se i relativi valori sono stati accantonati per competenza (ci si riferisce, ad esempio, alle passività collegate al contenzioso tributario).
In questa guida viene trattata la casistica maggiormente significativa della fattispecie in esame, che riguarda il rapporto verso l’Erario per IVA. In premessa, si rammenta sinteticamente che l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta indiretta che si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni; le aliquote applicate sono proporzionali.
Attraverso il meccanismo impositivo, che si fonda sul concetto di rivalsa, colui che acquista un bene paga al venditore il complesso del carico fiscale mentre colui che cede un bene incassa dal compratore l’IVA per conto dell’Erario. Di conseguenza, solo il consumatore finale viene gravato dalla totalità dell’imposta; nell’ambito dell’attività di impresa, invece, viene tassata la differenza tra il costo dei beni e servizi acquistati e il prezzo dei beni o servizi ceduti (il cosiddetto valore aggiunto).
La liquidazione dell’IVA è periodica, con cadenza mensile o trimestrale a seconda dei casi spiegati in questa guida sul versamento Iva sul sito Nelportafoglio.com, e, per la maggioranza dei soggetti passivi (cosiddetti contribuenti in regime ordinario) avviene con periodicità mensile. Sulla base delle risultanze dei registri obbligatori (i principali dei quali sono il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti, ma non vanno dimenticati i sezionali per le operazioni intracomunitarie) si determina il debito o credito d’imposta risultante dalla differenza tra IVA dovuta sulle operazioni imponibili e IVA detraibile sugli acquisti.
Contabilmente per ogni operazione di vendita si rileva l’IVA a debito (in Avere) e per ogni operazione d’acquisto, corrispondentemente, si registra (in Dare) l’IVA a credito. Periodicamente, alla data di liquidazione, i due conti vengono chiusi e riuniti nel conto “Erario c/IVA”che, a seconda dei casi, potrà, quindi, presentare un saldo Dare o un saldo Avere e nel caso emerga un debito il relativo importo deve essere versato nei termini previsti dalla normativa vigente.
Si supponga che in un dato mese l’impresa abbia compiuto operazioni che portano alla situazione seguente: IVA a credito 50.000; IVA a debito 53.400 L’importo da liquidare è rappresentato dalla differenza, pari a euro 3.400, corrispondente al saldo contabile delconto Erario c/IVA nel quale sono stati girati i due conti transitori dell’IVA a debito e dell’IVA a credito. Erario c/IVA a Iva a Credito 50.000 Iva a Debito a Erario c/IVA 53.400 Erario c/IVA a Banca X c/c 3.400. Per altri esempi è possibile vedere questa guida su Appuntiaziendali.com.
Qualora dalla liquidazione periodica emerga un credito, l’iscrizione nel bilancio avverrà nei Crediti diversi Le liquidazioni periodiche sopra esaminate sono provvisorie poiché annualmente i contribuenti devono presentare la dichiarazione annuale tramite la quale avviene la liquidazione definitiva dell’imposta. Dalle risultanze della suddetta dichiarazione possono emergere conguagli, a credito o a debito. La rilevazione contabile dei conguagli non differisce da quanto sopra illustrato a proposito delle liquidazioni periodiche.