La legge n. 28/1997 con l’articolo 50-bis nel Dl 331/1993 recepisce la direttiva comunitaria 95/7Ce in materia di istituzione e regolamentazione dei depositi fiscali ai fini Iva.
Depositi fiscali Iva: cosa sono – I depositi Iva sono dei depositi “fisici”, nei quali sono custoditi beni, acquistati in Italia o all’interno dell’Unione europea o di provenienza extracomunitaria, che abbiano già scontato i dazi doganali e possono quindi essere immessi in “libera pratica” sul territorio comunitario. Quando le merci sono stoccate all’interno del deposito viene a mancare un requisito per l’esigibilità dell’iva e di conseguenza non scontano l’imposta per l’intero periodo in cui sono custoditi all’interno del deposito.
La funzione principale per la quale sono stati creati detti depositi è agevolare gli scambi in ambito comunitario. Per fruire dell’esenzione iva occorre tuttavia che gli operatori comunitari instaurino tra loro un contratto di deposito ( il depositario garantisce la custodia dal deposito e la relativa vigilanza).
Soggetti gestori di depositi fiscali ai fini Iva – L’art. 50 del decreto definisce i depositi doganali come “speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”. A tal fine possono essere adibiti a depositi iva anche i depositi doganali, purché si faccia apposita comunicazione all’Ufficio doganale competente, con l’indicazione delle modalità adottate per l’individuazione delle merci custodite e soggette a regimi diversi.
In base al Dl 331/1993 sono abilitati alla gestione dei depositi iva i seguenti soggetti:
le imprese esercenti magazzini generali aventi autorizzazione doganale
le imprese esercenti depositi franchi od operanti nei punti franchi
i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa
i depositi doganali, ivi compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane, di cui al Dm 28 Novembre 1934.
Altri soggetti diversi dai precedenti possono richiedere l’autorizzazione a gestire un deposito purché rispettino quanto previsto dal quarto periodo del comma 2, articolo 50-bis, Dl 331/1993
L’autorizzazione per i depositi iva deve essere richiesta al direttore regionale competente, che entro 180 giorni provvederà a concedere o negare l’autorizzazione. Successiva comunicazione dovrà invece essere inviata all’ufficio doganale competente che ha il compito di vigilare sull’impianto oltre ad effettuare i dovuti controlli in merito all’eventuale garanzia prestata all’atto della autorizzazione alla gestione del deposito doganale/fiscale in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. In base al 4° comma dell’art. 50 possono beneficiare dell’esonero dalla presentazione della garanzia i seguenti soggetti:
i soggetti titolari di esonero dall’obbligo di prestare garanzia di cui all’articolo 90 del Dpr 43/1973 (Tuld)
i titolari di certificazione attestante il possesso dello status, di rilevanza comunitaria, di operatore economico autorizzato (Aeo – Authorised economic operator).
Molto interessante.