Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, era stato abolito dalla legge 247 del 2007, ma reintrodotto dal DL 112/2008. Il contratto prevede che un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro che lo può utilizzare nel momento in cui ne ha bisogno, cioè per determinate mansioni saltuarie o specifiche ma non fisse.
Si tratta quindi di prestazioni lavorative occasionali, legate ad urgenze o a periodi particolari, tipo i saldi nei negozi o gli inventari, in cui il datore di lavoro ha bisogno di lavoratori extra per la propria attività.
Risulta essere utilizzato per prestazioni lavorative nei week end, per sostituire personale in ferie o nei periodi di festa, come la Pasqua o il Natale.
Possono accedere a questo contratto
I lavoratori discontinui
I lavoratori con più di 45 anni iscritti alle liste di disoccupazione o mobilità
I lavoratori con 25 anni di età in stato di disoccupazione
Tutti i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno.
In caso di malattia il lavoratore deve tempestivamente avvisare il proprio datore e non gli verrà corrisposto alcun indennizzo se nell’arco del periodo concordato non espleti le ore di lavoro richieste.
Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato, e deve essere riportato in forma scritta e deve contenere
Indicazioni sulla durata del rapporto
Logo, mansione, preavviso di chiamata e ore minime mensili o annuali.
Il trattamento economico concordato.
Le misure di sicurezza per l’attività.
Il lavoro intermittente non può essere utilizzato per sostituire operai in sciopero o per sostituire operai licenziati in blocco o messi in cassa integrazione o in mobilità.
Non è possibile quindi per le aziende utilizzare lavoratori con contratto a chiamata in luogo dei propri dipendenti fissi, se non per i motivi sopra indicati.