Anche il mercato contrattuale delle forniture di energia elettrica e gas, è entrato da qualche anno nel libero mercato. Quindi ora, anche in Italia, come nel resto d’Europa, è possibile scegliere l’ente ritenuto più idoneo per la fornitura di energia elettrica e gas.
Inoltre i prezzi sono controllati dall’autority, che non permette grossissime variazioni delle tariffe in virtù dei servizi erogati, e questo uniforma grosso modo il mercato.
Se quindi si trova un operatore energetico che soddisfi di più le nostre richieste, siamo liberi di recedere dal contratto che avevamo in essere, dando un preavviso di 30 giorni, per passare al nuovo operatore che potrebbe farci risparmiare in virtù di come utilizziamo le energie.
Il tempo del recesso va sempre calcolato dal 1 del mese successivo, se quindi spediamo la disdetta il 14 aprile, i 30 giorni partiranno dal 1 maggio.
Nella maggior parte dei casi si occupa della disdetta effettiva il nuovo fornitore, che ingloba in esso il contratto del nuovo utente, chiudendo quello precedente. Il tutto non ha alcun costo di gestione a carico dell’utente.
Il contraente, dopoa ver stipulato il contratto, ha 10 giorni di tempo per annullarlo, e rimanere con il vecchio operatore, come previsto dall’art. 64 e segg. D.Lgs. 206/05.
I 10 giorni per il ripensamento, non sono possibili se si stipula il contratto all’interno degli uffici dell’ente che eroga il servizio. Questa clausola è molto importante, perchè rappresenta la volontà diretta del contraente a stipulare il contratto di fornitura, annullando la possibilità del ripensamento.
Stiamo quindi attenti ad ogni clausola prevista dal contratto di fornitura, e ricordiamoci che è comunque possibile recedere per passare ad altro operatore nei modi sopra descritti.