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Fac simile dichiarazione ex art 492

La dichiarazione prevista dall’art. 492 c.p.c. è l’indicazione, da parte del debitore sottoposto a pignoramento, della propria residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, oppure di un indirizzo PEC valido.

Serve a consentire le successive notifiche e comunicazioni della procedura. Se il debitore non la rende, queste potranno essere effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, con il rischio di non venirne concretamente a conoscenza.

Come scrivere dichiarazione ex art 492

Nel linguaggio pratico, l’espressione “dichiarazione ex art. 492 c.p.c.” può riferirsi a due atti diversi, entrambi collegati al pignoramento. È quindi necessario distinguere la dichiarazione relativa alla residenza o all’elezione di domicilio dalla dichiarazione concernente ulteriori beni aggredibili, prevista quando quelli già pignorati risultano insufficienti o non possono essere venduti.

La dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio riguarda il debitore esecutato e serve a individuare il luogo presso il quale dovranno essergli effettuate le successive notificazioni e comunicazioni del procedimento esecutivo. Deve contenere innanzitutto i dati identificativi completi del dichiarante, vale a dire nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, se necessario, estremi del documento di identità. Se il debitore è una società o un altro ente, devono essere indicati la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA e i dati del rappresentante che rende la dichiarazione in nome dell’ente, con l’indicazione dei poteri rappresentativi.

Occorre poi identificare con precisione la procedura esecutiva alla quale la dichiarazione si riferisce. È opportuno indicare il tribunale competente, il numero di ruolo generale della procedura, il nome del creditore procedente, il nome del debitore e, se già noto, il nominativo del giudice dell’esecuzione. L’indicazione del numero di ruolo è particolarmente importante, perché consente alla cancelleria di collegare senza equivoci la dichiarazione al fascicolo corretto.

La dichiarazione deve precisare se il debitore comunica la propria residenza oppure se elegge domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione. Nel primo caso deve essere indicato l’indirizzo completo della residenza effettiva, comprensivo di via o piazza, numero civico, eventuale interno o scala, località, CAP e comune. Nel secondo caso deve essere indicato l’indirizzo presso il quale il debitore intende ricevere gli atti, sempre in modo completo e concreto. Non è sufficiente indicare genericamente il comune, una casella postale o un recapito privo di collegamento con un luogo fisico idoneo alla notificazione, salvo che la cancelleria o la disciplina applicabile ammettano espressamente quella modalità.

La dichiarazione dovrebbe inoltre contenere l’espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo dichiarato o del domicilio eletto. Tale indicazione non sostituisce gli eventuali adempimenti richiesti dalla legge, ma rende chiara la volontà del debitore di mantenere aggiornato il recapito processuale. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta personalmente dal debitore oppure, nel caso di una persona giuridica, dal legale rappresentante. È normalmente prudente allegare una copia del documento di identità e della tessera sanitaria o del codice fiscale, anche se l’allegazione può dipendere dalle modalità concrete di deposito e dalle prassi della cancelleria.

La conseguenza della mancata dichiarazione non è meramente formale. Se il debitore non dichiara la propria residenza o non elegge domicilio nel comune sede del giudice dell’esecuzione, le successive notificazioni e comunicazioni possono essere effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, secondo quanto previsto dall’articolo 492 c.p.c. In tal modo il debitore rischia di non venire concretamente a conoscenza di provvedimenti, udienze, termini per opposizioni o attività di vendita, pur rimanendo gli atti processualmente efficaci nei limiti stabiliti dalla legge.

Diversa è la dichiarazione prevista dall’articolo 492 c.p.c. quando i beni già pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente oppure quando non si riesce a procedere alla vendita dei beni pignorati per le ragioni indicate dalla disposizione. In questa ipotesi l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui tali beni si trovano oppure le generalità dei terzi che sono debitori nei confronti dell’esecutato.

Una dichiarazione di questo secondo tipo deve identificare con precisione il debitore e la procedura esecutiva, ma soprattutto deve contenere informazioni patrimoniali concrete, complete e verificabili. Il debitore dovrebbe indicare quali ulteriori beni siano nella propria disponibilità o comunque aggredibili, specificando la natura del bene, la sua ubicazione e ogni elemento utile a consentirne l’individuazione. Se si tratta di beni mobili, devono essere indicati il luogo in cui si trovano e, quando possibile, marca, modello, numero di matricola, targa, quantità o altre caratteristiche identificative. Se si tratta di beni immobili, devono essere forniti l’indirizzo, i dati catastali conosciuti e l’eventuale quota di proprietà. Per i veicoli è opportuno indicare targa, modello e luogo di custodia.

Qualora esistano terzi debitori del debitore esecutato, la dichiarazione deve riportare le loro generalità o denominazione, il codice fiscale o la partita IVA quando disponibili, l’indirizzo o la sede, nonché l’origine e, per quanto conosciuto, l’ammontare del credito. Possono rientrare in questa categoria, a seconda dei casi, il datore di lavoro, un committente, un cliente, un conduttore, una banca, una compagnia assicurativa o altro soggetto obbligato a pagare somme o a consegnare beni al debitore. Non è sufficiente indicare genericamente “un conto corrente”, “alcuni clienti” o “crediti commerciali”: l’informazione deve consentire all’ufficiale giudiziario di individuare il terzo e procedere eventualmente al pignoramento presso di lui.

La dichiarazione patrimoniale non deve contenere valutazioni giuridiche complesse, ma deve essere veritiera, specifica e non reticente. Se il debitore ritiene che un bene sia non pignorabile, già vincolato o appartenente a un terzo, è preferibile indicarlo espressamente, spiegando le circostanze conosciute, anziché ometterlo. Allo stesso modo, se non esistono ulteriori beni o terzi debitori conosciuti, è opportuno dichiararlo in modo esplicito, evitando formule ambigue o dichiarazioni incomplete.

Particolare attenzione deve essere prestata alle conseguenze dell’omessa, incompleta o falsa dichiarazione. L’invito dell’ufficiale giudiziario contiene l’avvertimento relativo alle sanzioni previste dalla legge. Una dichiarazione non veritiera può comportare conseguenze anche penali, oltre a non impedire comunque la ricerca e l’aggressione dei beni attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, compresa la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c. Non è quindi opportuno sottoscrivere una dichiarazione basata su supposizioni, né occultare beni o crediti mediante indicazioni volutamente generiche.

Quando la dichiarazione viene resa direttamente all’ufficiale giudiziario, il suo contenuto dovrebbe risultare dal verbale o dall’atto formato nell’ambito della procedura, con indicazione della data, delle generalità del dichiarante, delle domande rivolte e delle risposte fornite. Se invece viene predisposto un documento scritto da depositare, esso dovrebbe riportare l’intestazione del tribunale e della procedura, i dati completi del dichiarante, le informazioni richieste dall’articolo 492 c.p.c., la dichiarazione di veridicità e completezza per quanto conosciuto, la data e la firma, con gli allegati eventualmente necessari.

In sintesi, prima di redigere l’atto occorre verificare quale delle due dichiarazioni sia stata effettivamente richiesta: quella destinata a comunicare residenza o domicilio processuale oppure quella diretta a individuare ulteriori beni e terzi debitori. La confusione tra i due atti può rendere la dichiarazione inidonea allo scopo e, nel caso della dichiarazione patrimoniale, può esporre il debitore a conseguenze particolarmente delicate.

Fac simile dichiarazione ex art 492

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 492, COMMA 2, C.P.C.

TRIBUNALE DI [___]
Procedura esecutiva n. [___] R.G.E.

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [___] il [___], C.F. [___], residente in [___], via [___], n. [___], nella qualità di debitore esecutato,

premesso che

  • in data [___] gli è stato notificato atto di pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva n. [___] R.G.E.;
  • ai sensi dell’art. 492 c.p.c. è tenuto/a a dichiarare la propria residenza ovvero a eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice dell’esecuzione;

    DICHIARA

    di avere la propria residenza in [Comune], via [___], n. [___],

    oppure

    ELEGGE DOMICILIO

    nel Comune di [___], presso [nome e cognome / denominazione], via [___], n. [___].

    Dichiara inoltre di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura esecutiva al seguente indirizzo PEC: [___].

    Luogo e data: [___]

    Firma
    _____
    [nome e cognome]

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