Potrebbe capitare a chiunque di ricevere un atto dell’amministrazione finanziaria contenente un richiesta di tributi non pagati oltre alle dovute sanzioni ed interessi. In questo caso una delle strade percorribili è quella dell’impugnazione con la possibilità di vedersi riconosciute le proprie motivazioni e vedersi quindi annullato il provvedimento.
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 546/92 il ricorso può essere presentato avverso i seguenti atti:
Avviso di accertamento del tributo;
Avviso di liquidazione del tributo, iscrizioni ipotecarie su immobili e provvedimenti di fermo amministrativo;
Provvedimento che irroga sanzioni;
Ruolo e cartella di pagamento;
Atti individuali relativi alle operazioni catastali;
Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniare ed interessi o altri accessori non dovuti;
Diniego e revoca delle agevolazioni;
Ogni altro atto per il quale la legislazione vigente prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Modalità di presentazione e contenuti del ricorso
Il ricorso deve essere redatto su carta bollata da 14,62 euro e deve contenere le seguenti indicazioni
Commissione tributaria provinciale a cui è diretto;
Generalità, residenza e codice fiscale del ricorrente e del suo rappresentante legale;
Ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso;
Estremi dell’atto impugnato e oggetto della domanda;
Le motivazioni e la firma del difensore del ricorrente
Per quanto riguarda le modalità di inoltre del ricorso presso la commissione provinciale il ricorrente deve provvedere alla preventiva notifica del ricorso all’ente che ha emesso l’atto attraverso una delle seguenti procedure
Tramite consegna diretta del ricorso all’ente che ha emesso l’atto che viene impugnato ( la consegna diretta non è ammessa se l’ente è un’agente della riscossione);
Spedizione del ricorso originale a mezzo plico postale senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento: In tal caso il ricorso si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficio postale ( per il destinatario si dà invece per notificato all’atto della ricezione).
Ricordiamo che i termini per la proposizione del ricorso sono di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, dal computo dei quali occorre escludere l’eventuale sospensione feriale (opera dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).
Per atto notificato in data 15 luglio il termine per proporre ricorso sarà il 29 ottobre;
Costituzione in giudizio
La proposizione del ricorso è un passo preliminare ma per l’avvio del processo tributario occorrerà che il ricorrente si costituisca in giudizio. L’obbligo di costituirsi riguarda solo il ricorrente ( per la parte resistente la costituzione è una facoltà e non un obbligo).
In sostanza il ricorrente, entro 30 gironi decorrenti dalla data di preposizione del ricorso, dovrà depositare alla segreteria della commissione un fascicolo che conterrà la seguente documentazione:
Ricorso in copia ( in originale qualora sia stata effettuata notifica tramite ufficiale giudiziario);
Fotocopia o originale dell’atto impugnato;
Ulteriori documenti utili per il procedimento;
Apposita nota di deposito a lettura ottica, che consente l’accesso informatico al fascicolo del ricorso.
Nel caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni il ricorso sarà giudicato inammissibile (l’inammissibilità potrà essere rilevata anche d’ufficio, in ogni ordine e grado di giudizio).
Svolgimento del processo
Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente della commissione tributaria svolgerà un esame preliminare del ricorso al fine di identificare manifeste cause di inammissibilità. Qualora non ve ne siano la segreteria comunica alle parti costituite la data in cui sarà trattato il processo e le parti avranno la possibilità di depositare documenti sino a 20 giorni liberi prima di tale data. Normalmente la trattazione è effettuata in camera di consiglio, ma se una delle due parti lo chiede è possibile svolgere un’udienza pubblica.
E’ inoltre concessa ad entrambe le parti la facoltà di chiedere la conciliazione giudiziale, procedimento con il quale le parti hanno la possibilità di patteggiare imposte e sanzioni richieste.
Ricordiamo che la parte soccombete viene chiamata a rimborsare le spese processuali disposte con sentenza. La commissione ha anche la possibilità di compensare tali spese.
La decisione della commissione tributaria in merito al ricorso è effettuata con sentenza, depositata in segreteria entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Entro 10 giorni dal deposito il dispositivo viene comunque comunicato alle parti.
La sentenza della commissione tributaria può a sua volta essere impugnata con Appello alal commissione regionale competente.